Assoconsumatori – Asso-Consum: Nessun allarme o ipotetico ridimensionamento dell’ATI

La Corte Costituzionale con la bocciatura di alcuni articoli della legge 19/15 non mette in discussione l’azione dell’ATI previsto dall’art. 3 c. 2 non messo in discussione, ne tanto meno la delibera di sospensione delle partite pregresse che rimangono, certamente, non dovute dai cittadini-utenti.
La sospensiva delle partite pregresse voluta dalla maggioranza dei sindaci della provincia alla luce della sentenza della Corte Costituzionale non viene minimamente scalfita.
Per opportuna conoscenza si rimette a chi sa leggere e vuole intendere, stralcio della sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante «Disciplina in materia di risorse idriche»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
4) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lettera i), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
7) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
9) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 12, della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 2, lettera c), della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, promossa in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), del Presidente del Consiglio dei ministri indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.
Ai sordi di certo potere, buona lettura.

Pippo Bruno – delegato provinciale Assoconsumatori – Asso-Consum


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