Enna. Partite pregresse: “Potere legislativo e potere esecutivo in mano a dilettanti allo sbaraglio”

L’attesa Ordinanza del TAR Catania stimolata dal ricorso presentato dal soggetto gestore del servizio idrico “AcquaEnna” è arrivata, congelando gli effetti della decisione dei Sindaci dell’ATI di sospendere cautelativamente la riscossione delle “partite pregresse”.

Ne parliamo con Massimo Greco.

Questa Ordinanza rischia di far passare nell’opinione pubblica il messaggio che la riscossione delle “partite pregresse” è legittima….

Sì questo rischio c’è ma come abbiamo avuto occasione di evidenziare bisogna continuare a sostenere le ragioni della illiceità di questo balzello nella giurisdizione ordinaria, in cui l’utente a molte più chanches che gli derivano dalla blindatura del contratto d’utenza sottoscritto.

Però se questa storia venisse chiusa dalla stessa Autorità d’ambito che l’ha generata sarebbe meglio per tutti e si eviterebbe l’attivazione di tanti contenziosi quanti sono gli utenti serviti dal servizio idrico….

Certo, sarebbe l’ideale, ma, al netto degli spazi ristretti dell’autotutela che deve essere usata con diligenza e competenza, è difficile pensare che la stessa Pubblica Amministrazione che ha causato il problema abbia interesse a risolverlo. Peraltro, ad una scadente gestione degli interessi pubblici, curati da chi risultava a ciò preposto, si è aggiunta una scadente qualità della normativa regionale recentemente censurata anche dalla Corte Costituzionale. In sostanza, in questo momento storico,  “potere legislativo” e “potere esecutivo” sono esercitati da dilettanti allo sbaraglio.

Tornando all’Ordinanza del TAR, bisognerà attendere il merito?

Non occorre, sia perchè l’esito è già segnato da quanto statuito dal Giudice ancorchè nel contesto della stringata motivazione richiesta dal rito cautelare, sia perchè la sospensione della riscossione disposta dall’ATI era a tempo determinato (6 mesi). Inoltre, il Giudice amministrativo sembra avere anteposto, per motivi di ragione liquida, l’assorbente vizio d’incompetenza funzionale dell’ATI nell’adozione del potere di autotutela di atti adottati dalla precedente Autorità d’Ambito.