Enna. Tarsu 2010: appello del Comune alla Commissione Tributaria Regionale

Enna. Molti contribuenti ennesi, in questi giorni, si stanno vedendo recapitare dall’ufficiale giudiziario copia di appello che il Comune di Enna sta proponendo alla Commissione Tributaria Regionale – Sezione staccata di Caltanissetta, avverso le sentenze emesse dalla CTP di Enna che ha annullato gli avvisi di pagamento relativi alla Tarsu 2010. E’ una battaglia, quella del Comune, che ormai si trascina da anni, che insiste sulla legittimità della propria pretesa tributaria e la regolarità degli avvisi di pagamento. “E questo nonostante la prima sezione della Commissione tributaria di Enna sostenga – dicono i presidenti del Centro studi “Romano” e di Assocunsumatori, Mario Orlando e Pippo Bruno – che il tributo determinato dalla Giunta municipale nell’aprile 2010 è illegittimo in quanto la competenza è del Consiglio comunale; che sebbene la stessa delibera sia stata ratificata successivamente dal consiglio comunale, va lo stesso ritenuta illegittima e pertanto va disapplicata. Per fare ulteriore chiarezza – aggiungono Orlando e Bruno – ci proponiamo di mettere nelle mani dei giudici regionali ancora una volta alcuni aspetti che, seppur sufficientemente chiariti in passato, evidentemente non sono bastati per il Comune a chiudere questa annosa controversia. Controversia che, se è il caso, siamo disposti a portare sino in Cassazione pur di riportare la legalità in questa città”.
A cosa vi riferite quando parlate di aspetti sufficientemente chiariti?
“Già nel novembre 2011, il Comune di Enna si era appellato alla CT regionale contro una sentenza della Commissione provinciale riferita sempre alla Tarsu 2010. La Commissione regionale, con sentenza n. 314, nelle motivazioni di rigetto scrive che la competenza è del Consiglio comunale e che lo stesso non poteva ratificare la precedente deliberazione della Giunta municipale, intendendo così sanare un atto con efficacia retroattiva. Ne, tanto meno, si può portare a giustificazione, come si legge nell’appello, il fatto che nel 2010 il Comune di Enna, essendo ente dissestato, poteva sforare il termine per l’approvazione delle tariffe. Circostanza questa che la Corte dei Conti ha chiarito in modo inequivocabile con deliberazione n. 67/2010, sostenendo che il Comune di Enna, seppur all’epoca ente dissestato, non poteva rideterminare le aliquote inerenti la tassa dei rifiuti successivamente al termine previsto. Ma c’è di più. Non si possono applicare le tariffe del 2009 per il 2010 per il semplice fatto che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, delibera n. 73 del 20/7/2009, non è riportata nessuna cifra tributaria relativa alla Tarsu”. Così come a nulla vale, a nostro modesto parere, il riferimento che si fa nell’appello ad alcune sentenze del Tar di Catania, il quale, avendo ricevuto tardivamente alcuni atti di avvisi di pagamento impugnati da parte dell’Associazione consumatori, ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza però entrare nel merito della questione”.

Giacomo Lisacchi