Il T.A.R., in particolare, aveva ritenuto il ricorso della società gestore del servizio fondato nel fumus “…in relazione alla dedotta incompetenza dell’ATI ad adottare il provvedimento …” di sospensione per un periodo di sei mesi del pagamento delle partite pregresse.
A sua volta il C.G.A., rigettando l’appello dell’ATI avverso il provvedimento del T.A.R., ha rilevato come la stessa ATI, in udienza, “…ha dichiarato di non avere più interesse all’appello cautelare, anche in considerazione del fatto che il termine di sei mesi per il quale era stata disposta la sospensione con il provvedimento impugnato è frattanto interamente decorso …”.
Il provvedimento del C.G.A. conferma quindi il diritto di AcquaEnna di continuare ad inserire in bolletta la voce delle partite pregresse.
n.d.r.: Il dilettantismo col quale è stata gestita la questione potrebbe ingannare l’opinione pubblica. I Giudici amministrativi si sono pronunciati su questioni che non riguardano il merito della legittimità delle “partite pregresse”, a differenza di quanto invece fatto in primo grado dalla giustizia ordinaria. Per quest’ultima, fino a diverso e contrario giudizio d’appello, l’inserimento in fatture di questa voce di costo rimane illegittimo per più di una motivazione. Questi sono i fatti che non possono essere revocati in dubbio nemmeno dall’interessata Azienda AcquaEnna. MG