La vicenda della TARSU 2009 del Comune di Enna approda in Cassazione

L’Associazione porta a conoscenza dei cittadini di Enna che, in data 21.11.2017, è stato depositato ricorso in Cassazione, patrocinato dall’Avvocato Cassazionista ,Avv. Gabriele Cantaro, avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale-sez. di Caltanissetta, relativa alla TARSU del 2009 del Comune di Enna. In tal modo a mettere la parola fine sulla questione relativa alla illegittimità della TARSU 2009 sarà la Suprema Corte di Cassazione , dopo le sentenze della Commissione Tributaria Regionale- sez. di Caltanissetta che, sovvertendo le sentenze di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Enna, hanno dato ragione al Comune di Enna sulla regolarità degli atti amministrativi posti in essere per l’approvazione delle aliquote della TARSU 2009.
Ma facciamo un breve excursus !
Il Comune di Enna, con delibera di Giunta Municipale n. 126 del 25/05/2010, approvava le tariffe TARSU per il 2009. L’atto era nullo, perché affetto da incompetenza funzionale dell’organo deliberante, come sancito dalla legge regionale siciliana n.48/91 che statuisce che, solo il Consiglio Comunale ha la competenza a determinare la tariffa dei tributi locali, e quindi anche della TARSU. Conseguentemente l’amministrazione comunale del tempo tentava di sanare l’atto illegittimo, per incompetenza funzionale dell’organo, attraverso la ratifica della delibera di Giunta, con delibera di Consiglio Comunale n.40 del 25.05.2011, dopo circa un anno.Ciò in palese violazione del principio della irretroattività previsto nell’ordinamento tributario che in attuazione degli art. 3,23,53 e 97 della Costituzione prevede che le disposizioni tributarie non possono mai avere effetto retroattivo e dell’art. 3 della L.212/2000, meglio noto come Statuto dei diritti del contribuente, i cui principi, ai sensi dell’art. 1, co 1, in attuazione dei citati articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogati o modificati solo espressamente e mai da leggi speciali.
La legge 296/06, legge finanziaria 2007, prevede, inoltre, che le aliquote relative ai tributi di competenza dell’ente locale devono essere approvate entro la data di approvazione del bilancio, quindi, per quell’anno, dovevano essere approvate dal Consiglio Comunale entro il 31.05.2009, termine ultimo per l’approvazione del bilancio; a nulla valendo lo stato dissesto del Comune di Enna , poiché , essendo al quarto anno (delibera di dichiarazione di dissesto è del 2005), si applica il termine ordinario, come statuito dall’art. 251, co 5 del TUEL.
Gli avvocati Giuseppe Milano ed Ilaria Di Simone hanno approfondito la tematica ed insieme all’associazione hanno convenuto sulla necessità di mettere un punto fermo di diritto che sarà espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con la proposizione del ricorso da parte dell’Avv. Gabriele Cantaro.
Del resto, è tempo che, anche ad Enna , l’erogazione dei servizi pubblici sia erogata in maniera conforme alla legge e l’Associazione, sempre dalla parte dei cittadini, non esiterà a ricorrere anche alla Suprema Corte, allorché i diritti dei cittadini -utenti saranno calpestati.

Pippo Bruno dlegato provinciale Assoconsumatori Asso-Consum