Particolarmente apprezzato è stato l’esame di due testimoni, in una causa, nonché le implicazioni della mancata comparizioni delle parti (articolo 309 codice di procedura civile) in un’altra.
A tal fine, terminata l’udienza, a richiesta degli studenti, il presidente del Collegio Eleonora Guarnera, ha precisato che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181”. Il legislatore -ha continuato la dott. Guarnera- è intervenuto due volte sulla norma in commento e sul richiamato articolo 181 codice procedura civile a breve distanza di tempo, prima individuando le conseguenze della mancata comparizione delle parti alla prima udienza o a quelle successive di breve tempo nella immediata cancellazione della causa dal ruolo (Legge n. 353/1990); successivamente, con la Legge di conversione n. 534/1995, ha ripristinato il sistema previgente prevedendo –sostiene ancora la presidente Guarnera- che alla mancata comparizione delle parti segue la fissazione di una nuova udienza. Solo se le parti non fossero comparse anche in questa sede, il giudice avrebbe potuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Infine -sostiene la dott. EleonoraGuarnera- l’ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile né revocabile, con la conseguenza che, quand’anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione. Invero, il prof. Angelo Giorlando (nominato magistrato nel 1976 ha concluso la carriera in Magistratura quale presidente della Sezione quarta civile commerciale e fallimentare nonché della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Catania) la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla Legge n.533/1973, non ostandovi la specificità del rito da questo introdotto, né i principi in cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell’articolo 348, primo comma c.p.c., la mancata comparizione di entrambi le parti non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello. Nel caso odierno –ha precisato il prof. Giorlando- l’ordinanza con la quale il Collegio ha rinviato la causa ai sensi dell’articolo 309 c.p.c., è suscettibile di riesame, perciò può essere revocata dallo stesso Collegio che l’ha emessa, quando sia il frutto di un errore circa le condizioni richieste dalla legge per la su a emissione.
Nino Costanzo