Ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., R.D. n. 773 del 18.06.1931, infatti, “La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
Per tali motivi, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver esercitato abusivamente, in mancanza di licenza prevista dall’art. 88 del T.U.L.P.S., R.D. 773 del 18.06.1931,, l’attività di gestione di sala scommesse, violazione prevista e punita dall’art. 4, comma 1 e 4 bis della Legge 13.12.1989 nr. 401.
Nei confronti del gestore, inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative fino a € 50.000 e l’apparecchiatura rinvenuta nel locale è stata sottoposta a sequestro amministrativo cautelare ex art 13 legge 689/1981 per violazione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. Decreto Balduzzi).