Sentenza storica del TAR Sicilia: i debiti degli ATO rifiuti non li pagheranno i cittadini siciliani!

La notizia è per certi versi clamorosa: i debiti accumulati dagli ATO rifiuti, oggi in liquidazione, non li pagherebbero i Comuni: e quindi non li pagheranno i cittadini siciliani. Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia con una sentenza che riguarda alcuni Comuni del Trapanese ma che non potrà non essere estesa a tutti gli altri Comuni dell’isola. Si tratta di un pronunciamento molto importante, che tocca una questione molto delicata.
Il merito di questa sentenza va ascritto ad alcuni amministratori di undici Comuni della provincia di Trapani. Ne dà notizia, in un comunicato, il sindaco di Salemi, Domenico Venuti.
“I Comuni – si legge nel comunicato – non possono essere considerati dei ‘successori’ degli ATO, soppressi nel 2010, che avevano una ‘perfetta autonomia patrimoniale’: i decreti ingiuntivi emessi nei confronti degli Ambiti Territoriali Ottimali, quindi, non possono ricadere sulle spalle degli enti locali”.
Con queste motivazioni la terza sezione del TAR Sicilia, presieduta da Maria Cristina Quiligotti, ha rigettato la richiesta di condanna al pagamento complessivo di un milione di euro avanzata dalle società Sirtec srl e D’Angelo srl nei confronti del Comune di Salemi, difeso dall’avvocato Vito Scalisi, e di altri dieci Comuni trapanesi.
“La vicenda – prosegue il comunicato – è legata ad alcuni crediti vantati dalle due società nei confronti della ATO rifiuti Belice Ambiente Spa per servizi resi in passato: le due srl, che avevano già ottenuto dei decreti ingiuntivi da parte dei Tribunali di Sciacca e Trapani, davanti alla messa in liquidazione della Belice Ambiente hanno chiesto al TAR di ottenere le somme spettanti dai Comuni in quanto soci dell’Ato. L’amministrazione comunale di Salemi, guidata dal sindaco Domenico Venuti ha sostenuto invece l’improcedibilità dei ricorsi dal momento che il Comune era ‘totalmente estraneo’ a una vicenda che si era sviluppata tra le aziende private e l’Ato e ha così ottenuto una sentenza favorevole da parte dei giudici amministrativi”.
“Eravamo convinti di essere nel giusto e alla fine il TAR ci ha dato ragione – evidenzia Venuti -. L’esperienza degli ATO è stata fallimentare e non era pensabile che fosse il Comune a pagare il costo di pessime gestioni di un ente autonomo come l’Ambito Territoriale Ottimale. Quei tempi sono ormai un ricordo – aggiunge il sindaco di Salemi – la nostra città da due anni ha ormai voltato pagina con una gestione autonoma dei rifiuti che ha portato a buone percentuali di raccolta differenziata e all’abbattimento del costo della TARI per i cittadini”.

by inuovivespri.it


Qui di seguito il testo della sentenza del TAR Sicilia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2018, proposto da
D’Angelo Vincenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Signorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Epifanio Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Alberti in Palermo, via Tunisi, n. 11;
Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vito Scalisi, in Palermo, via Catania, n. 15;
Comune di Salemi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di N. 01089/2018 REG.RIC. Giustizia;
Comune di Vita, in persona del del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri din Giustizia;
Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Parrinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosalba Genna, in Palermo, via Siracusa, n. 30;
Comune di Petrosino, in persona del del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Maria Cusenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Liberto, in Palermo, piazza G. Amendola, n. 31;
Comune di Santa Ninfa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Spatafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosalba Genna in Palermo, via Siracusa, n. 30;
Comune di Salaparuta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Maniglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gibellina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Maniglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Partanna, Comune di Gibellina, Comune di Poggioreale, tutti in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza nei confronti dei comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi, Partanna, Campobello di Mazara, Petrosino, Santa Ninfa, Gibellina, Vita, Salaparuta, Poggioreale, pro quota, quali successori e comunque coobbligati in solido per il N. 01089/2018 REG.RIC. servizio di gestione dei rifiuti, dei decreti ingiuntivi definitivi emessi nei confronti
dell’ATO Belice Ambiente S.p.A., e, segnatamente, il decreto n. 83/2015, emesso dal Tribunale di Trapani, e i decreti n. 331/2015 e n. 395/2015, emessi dal Tribunale di Sciacca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mazara del Vallo, del Comune di Castelvetrano, del Comune di Salemi, del Comune di Campobello di Mazara, del Comune di Petrosino, del Comune di Santa Ninfa, del Comune di Vita, del Comune di Salaparuta e del Comune di Gibellina;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Con ricorso depositato l’11 giugno 2018 e regolarmente notificato, la D’Angelo Vincenzo S.r.l. ha premesso:
– di essere creditrice nei confronti dell’A.T.O. Belice Ambiente S.p.A. in
liquidazione della somma di 725.437,33 EUR oltre interessi, spese e compensi
legali portati da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani il 30
gennaio 2015 e dichiarato definitivamente esecutivo il 30 aprile 2015;
– di essere creditrice nei confronti della gestione commissariale dell’A.T.O. Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione della somma di 303.012,86 EUR oltre interessi, spese e compensi legali portati dai decreti ingiuntivi n. 331/2015 e n. 395/2015, emessi dal Tribunale di Sciacca, divenuti definitivamente esecutivi il 20 gennaio 2016 e il 18 marzo 2016;
– che la predetta A.T.O. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 12/2016 del 19-N. 01089/2018 REG.RIC. 21.12.2016 emessa dal Tribunale di Sciacca;
– che il suindicato credito era stato ammesso al passivo fallimentare come
chirografo;
– che l’attivo fallimentare non sarebbe stato in grado di soddisfare, neppure in parte, tale credito.
Tanto premesso, la società ricorrente, richiamando la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 24 settembre 2013 – Ricorso n.43870/04 – De Luca c. Italia, ha ritenuto che il credito sopraindicato, in quanto nascente da servizi resi a una pubblica amministrazione, se non soddisfatta dal soggetto direttamente debitore, dovrebbe essere corrisposto dall’ente pubblico nel cui interesse il servizio è stato fornito e nell’ambito del quale il soggetto debitore è stato incardinato.
Ciò posto, la società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza di tali decreti nei
confronti dei comuni intimati.
B. I comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi, Campobello di Mazara, Petrosino, Santa Ninfa, Vita, Salaparuta e di Gibellina, costituendosi in giudizio, hanno eccepito il loro difetto di titolarità passiva essendo l’A.T.O. un soggetto giuridicamente distinto dai singoli comuni. Il Comune di Santa Ninfa, inoltre, ha chiesto che il Collegio integrasse il contraddittorio con la Regione Siciliana.
I comuni di Partanna, Gibellina e Poggioreale, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si sono costituiti.
C. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
D. Preliminarmente deve rigettarsi l’istanza di integrazione del contradditorio nei confronti della Regione Siciliana non rivenendosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario stante l’assenza di un rapporto giuridico inscindibile.
E. Il ricorso è infondato e va rigettato.
F. L’art. 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, definisce l’Autorità d’ambito come una struttura dotata di personalità giuridica che conferisce alla stessa un’autonomia patrimoniale perfetta (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8239) con conseguente completa e netta separazione del patrimonio della società e dei singoli soci i quali non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali
(Cass. Civ., Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 14655).
Né si può affermare che a seguito della gestione commissariale dell’A.T.O.
l’attività di quest’ultima possa essere riferita ai singoli comuni, giacché il
commissario nominato dal Presidente della Regione Siciliana opera come organo straordinario della società d’ambito a cui ogni attività deve essere imputata.
La previsione dell’art. 3 dell’ordinanza n.8/rif del 27 settembre 2013, di nomina del commissario della gestione liquidatoria ai sensi della l.r. 8 aprile 2010, n. 9, nel prevedere al punto 2 che “Gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio. In caso di mancata corresponsione di detti oneri, il Commissario straordinario potrà attingere, previa diffida, ai trasferimenti regionali non vincolati destinati ai suddetti enti locali”, detta esclusivamente una regola di ripartizione interna dei costi tra i comuni beneficiari del servizio espletato dalle A.T.O. i cui crediti, maturati nei confronti degli enti locali, avrebbero potuto legittimare un’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. ricorrendone tutti i presupposti (tra cui l’inerzia del debitore).
Né i comuni sopraindicati possono considerarsi successori delle A.T.O., soppresse dalla l.r. n. 9/2010, stante il combinato disposto degli artt. 19 della l.r. n. 9/2010 e 45 della l.r. n. 11/2010 che, a tal fine, ha previsto il subentro delle gestioni liquidatorie.
Inconferente, appare, poi, il richiamo alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 24 settembre 2013 – Ricorso n.43870/04 – De Luca c. Italia. E, invero, in tale sentenza si discuteva della compatibilità tra la disciplina relativa al dissesto degli enti pubblici locali e, in particolare, della compatibilità con la CEDU di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della l. 28 maggio 2004, n. 140, e dalla legge n. 267 del 18 agosto 2000, norma che, allargando il perimetro di applicazione dell’art. 248, comma 2, della l. 18 agosto 2000, n. 267, impediva la possibilità di intraprendere o proseguire nei confronti dell’ente locale azione esecutive supportate da titoli di formazione giudiziaria formatisi dopo la dichiarazione di dissesto, ma
attinenti a crediti a essa anteriori.
G. In definitiva, in ragione del regime di autonomia patrimoniale perfetta
dell’A.T.O., le amministrazioni intimate non possono ritenersi soggetti passivi del rapporto obbligatorio portato dai decreti ingiuntivi in oggetto, i quali, pacificamente sono stati emessi esclusivamente nei confronti dell’A.T.O.
H. Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore di ciascuna parte resistente costituita, in euro 350,00 (trecentocinquanta/00), comprensivi del rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014, oltre alla CPA e all’IVA, nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Calogero Commandatore Maria Cristina Quiligotti
N. 01089/2018 REG.RIC.
IL SEGRETARIO