In particolare, all’imputato venivano contestati i seguenti reati:
a) del delitto di cui all’art. 494 c.p. “perchè, al fine di procurare a sé un vantaggio, induceva taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, atteso che creava ed utilizzava sul social network badoo.it il “profilo” individuato come “OMISSIS” utilizzando abusivamente l’immagine della parte civile, soggetto del tutto inconsapevole di ciò”.
b) del delitto di cui all’art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “perchè, al fine di trarne per sé un profitto, procedeva al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’art. 23 del d.lgs. 196/2013, derivando da ciò nocumento, atteso che, tramite la condotta di cui al capo a), utilizzava e diffondeva sul sito web www.badoo.it un’immagine fotografica raffigurante la parte civile senza il consenso espresso del predetto interessato”.
In Pietraperzia, l’11 settembre 2013.
La Corte di Appello, accogliendo le richieste del P.G. e del difensore della parte civile, ha rigettato l’appello dell’imputato, condannandolo pure al pagamento delle spese legali quantificati in €. 900,00, oltre accessori di legge.