Su richiesta Prefettura Agrigento e Libero Consorzio di Enna chiesta interdittiva antimafia a impresa edile: il Tar la “cancella”

Un’impresa edile di Agrigento aveva chiesto il rinnovo dell’iscrizione alla “white list”, ovvero l’elenco delle imprese autorizzate a contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Prefettura di Agrigento rigettava la predetta richiesta di iscrizione ed emetteva, nei confronti della medesima impresa, un’informativa interdittiva fondata esclusivamente sull’esito di un procedimento penale nei confronti di due stretti congiunti (padre e fratello) della legale rappresentante della società, conclusosi con la condanna, in primo grado, dei medesimi per uno dei delitti ricadenti nel novero dei c.d. reati spia di cui all’art. 84, co. 4, D.lgs. n. 159/2011.L’impresa, dunque, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva ricorso, innanzi al T.A.R. Sicilia-Palermo, contro la Prefettura di Agrigento per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento interdittivo. Unitamente al ridetto provvedimento, l’impresa impugnava gli atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del Libero Consorzio Comunale di Enna, a mezzo dei quali erano stati disposti, rispettivamente, l’annotazione nel casellario informatico dell’avvenuta adozione dell’informativa interdittiva nei confronti dell’impresa ricorrente e la sospensione dei lavori affidati alla medesima a seguito della comunicazione del detto provvedimento.In particolare, gli avvocati Rubino e Alfieri hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento interdittivo sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione insufficiente, in ragione del fatto che una sentenza di condanna per uno dei c.d. reati spia, ben può costituire valido ed unico indizio di contiguità mafiosa ove sorretta da un’autonoma ed accurata valutazione da cui emerga un effettivo o potenziale condizionamento mafioso sull’attività di impresa; non già nel caso in cui – come nel caso di specie – l’unico collegamento è di natura parentale, posto che i soggetti incisi dalla condanna sono il padre ed il fratello della legale rappresentante dell’impresa interdetta.Si sono costituite in giudizio la Prefettura di Agrigento e l’A.N.A.C, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ed il Libero Consorzio Comunale di Enna, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dai difensori.Il T.A.R. Sicilia-Palermo, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Alfieri, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.Pertanto, alla luce dell’ordinanza cautelare emessa dal T.A.R., l’impresa di Agrigento potrà essere iscritta nella “white list” e contrarre con la Pubblica Amministrazione.

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