Disegno di Legge presentato da on. Luisa Lantieri su: diagnosi e cura endometriosi

Disegno di Legge presentato da on. Luisa Lantieri su: Disposizioni per la diagnosi e la cura dell’endometriosi

Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di assicurare alle pazienti affette da endometriosi – patologia che affligge 3 milioni di donne in Italia – un sistema sanitario garante di una diagnosi precoce e di un adeguato trattamento terapeutico di tipo multidisciplinare finalizzato a migliorarne le condizioni di vita e a favorire il conseguente benessere delle loro famiglie. L’endometriosi è una malattia femminile a carattere cronico potenzialmente molto invalidante. La sua eziopatogenesi non è del tutto certa sebbene persistano alcune ipotesi ormai da lungo tempo oggetto di studio e che attualmente la definiscono in termini di localizzazione ectopica di cellule ghiandolari e stromali con aspetto tipicamente endometriale. Il connotato invalidante si riconduce al processo patologico che la caratterizza, talmente complesso da compromettere negli stadi più avanzati non solo l’integrità dell’apparato riproduttivo (l’infertilità rappresenta, infatti, solo uno dei tanti aspetti che possono rientrare nel contesto dell’endometriosi), ma soprattutto la funzionalità di molti organi vitali contenuti nella pelvi, nei distretti inferiori e superiori dell’addome e in sedi extra addominali (intestino, vescica, ureteri, reni, tessuti muscolari, nervi, fegato, diaframma, polmoni) per ragioni dovute al suo grado di severità e di infiltrazione (con frequente riscontro), o per conseguenze generate da esiti di trattamenti chirurgici complessi e demolitivi. Le pazienti affette da endometriosi sono costrette a subire ancora oggi interventi plurimi (in media 3-6 sedute operatorie sostenute per ragioni legate alla sua possibile evoluzione, alla mancata eradicazione di pregressa malattia e per complicanze chirurgiche dovute a parziale o totale asportazione di organi (più frequentemente per resezione intestinale o vescicale), reimpianti ureterali o confezionamento di stomie temporanee. Tra le principali problematiche che riconducono le pazienti in sala operatoria si riscontrano sindrome aderenziale, formazione di fistole, occlusioni intestinali, idroureteronefrosi, prolasso dei visceri addominali, denervazioni con conseguente impianto di neurostimolatori. Le conseguenze del coinvolgimento multi organo e dell’ampio spettro dei sintomi che ne derivano (anche in presenza di comorbilità o di patologie correlate alla frequente casistica di precocità nella sua manifestazione) determinano in molte donne una scarsissima qualità di vita in grado di condizionare pesantemente il loro intero percorso esistenziale e di subire ripercussioni o, ancor peggio, discriminazioni in ambito scolastico, lavorativo, sportivo, sociale, ed affettivo. Le pazienti che soffrono di endometriosi a cui non viene adeguatamente riconosciuta un’invalidità conclamata non riescono a mantenere una posizione lavorativa che le consenta di provvedere economicamente all’acquisizione di un corretto inquadramento diagnostico ( peraltro, gravato dalle spese dei trasferimenti per raggiungere i pochi centri specialistici oggi presenti in Italia) e di facilitare l’accesso ai potenziali trattamenti chirurgici e/o farmacologici mirati alle gestione di ogni singolo caso clinico. La diagnosi precoce dell’endometriosi rappresenta, pertanto, l’obiettivo primario da perseguire al fine di scongiurare il potenziale abbandono scolastico o il ritardo nella conclusione degli studi da parte delle adolescenti e la difficoltà di assunzione, la riduzione degli orari lavorativi, o addirittura il rischio di perdita del posto di lavoro riscontrati tra le donne affette da questa malattia. L’ormai nota questione legata al ritardo diagnostico dell’endometriosi – che oscilla tra i 5- 9 anni – comporta un notevole pericolo per la salute delle pazienti e il relativo incremento dei costi sanitari sostenuti per l’accertamento di malattia. La carenza di competenze e di consapevolezza su questa tematica rileva la necessità di una corretta anamnesi differenziale in ragione della complessità dei sintomi che la caratterizzano e che spesso vengono erroneamente ricondotti ad affezioni di altra natura o di origine psicosomatica. Allo stato attuale dei fatti, tra le principali ragioni che ancora producono tali effetti negativi emergono la scarsità di formazione prevista per l’intera classe medica (ed in particolare per i ginecologi), il lacunoso riconoscimento dell’endometriosi in termini di patologia cronica ed invalidante e l’inadeguatezza riscontrata nella disposizione dei nuovi Lea in cui la malattia è stata da poco inserita. Tra queste motivazioni vi è, inoltre, la scarsità di un’appropriata ricerca scientifica rivolta a tutte le ipotesi eziologiche attualmente in essere e alla conseguente sperimentazione di nuove tipologie di cura farmacologica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
Le finalità della presente legge è quella di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette da endometriosi, aumentando la consapevolezza che la corretta informazione e la prevenzione rappresentano il principale strumento per combattere la malattia. A tal fine la Regione:
a) promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell’endometriosi, nonché il miglioramento della qualità delle cure;
b) promuove la conoscenza dell’endometriosi e dei suoi effetti dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo;
c) sostiene la ricerca e l’associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie;
d) promuove la formazione dei medici di medicina generale e di tutti le figure specialistiche coinvolte nell’ indispensabile approccio multidisciplinare dell’endometriosi.

Art. 2.
(Registro regionale dell’endometriosi)
1. Le aziende sanitarie locali, avvalendosi del supporto delle informazioni contenute in un registro dell’endometriosi presso ciascuna ASP, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge regionale, trasmettono al Registro regionale di cui al comma 2, ogni sei mesi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, i dati relativi alle donne residenti nel rispettivo territorio affette da endometriosi, corredati da informazioni sullo stadio della malattia.
2. È istituito presso l’Istituto superiore di sanità (ISS) il Registro regionale dell’endometriosi, di seguito denominato «Registro regionale», per la raccolta e l’analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l’andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.
3. Il Registro regionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l’incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell’endometriosi.
4. Il Registro regionale rileva in particolare: a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia; b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all’accertamento di cui alla lettera a); c) la qualità e l’efficacia delle cure prestate; d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.
5. L’ISS cura la tenuta e l’aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell’endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni che si occupano di endometriosi.
6. L’ISS trasmette i dati contenuti nel Registro regionale alla Commissione regionale di cui all’articolo 6.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)
1. L’Assessorato alla salute, sulla base dei dati dei registri regionali dell’endometriosi, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche relative all’endometriosi.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, a partire dagli istituti secondari di primo e secondo grado nel rispetto dell’autonomia scolastica e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e di prevenire l’infertilità ad essa correlata.
3. Le campagne di cui al presente articolo sono promosse in collaborazione con le associazioni che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari, sulla base delle linee guida emanate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 6.
Art. 4.
(Formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari)
1.L’Assessorato della salute, anche in sinergia con il CEF PAS, in collaborazione con i comuni, nell’ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento sull’endometriosi destinate al personale medico, di assistenza e dei consultori familiari.
2. I medici ginecologi sono tenuti a frequentare almeno un corso di formazione all’anno sull’endometriosi.
Art. 5.
(Assenze per malattie)
1. I periodi di assenza dal lavoro per malattia previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai fini del diritto alla conservazione del posto sono incrementati di una quota non superiore al 30 per cento del totale in caso di assenza dovuta a endometriosi. La quota di cui al precedente periodo è aumentata al 50 per cento in caso di trattamento dell’infertilità determinata dall’endometriosi, adeguatamente certificato dal medico curante.
Art. 6.
(Commissione regionale per l’endometriosi)
1.Presso l’Assessorato della salute è istituita la Commissione regionale per l’endometriosi, composta da un rappresentante dell’Assessorato della salute, da un rappresentante dell’ISS, da tre rappresentanti delle ASP e da tre rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti della malattia.
2. La Commissione regionale dell’endometriosi ha il compito di emanare le linee guida da adottare per la malattia in tutto il territorio regionale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale per l’endometriosi)
1.È istituita la Giornata regionale per l’Endometriosi di seguito denominata «Giornata regionale», quale momento di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’endometriosi. La Giornata nazionale ricorre il giorno 9 del mese di marzo di ogni anno.
2. In occasione della Giornata regionale l’Assessorato della salute, intraprende opportune iniziative di promozione della prevenzione e della salute delle donne, con particolare riferimento all’endometriosi.
3. Nella Giornata regionale sono altresì previste iniziative presso le strutture del Servizio sanitario regionale per diffondere la conoscenza dell’endometriosi. È inoltre favorita, da parte di istituzioni e di enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da consentire la sensibilizzazione sul tema dell’endometriosi.
4. I comuni, in occasione della Giornata nazionale, possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di approfondimento nonché di sensibilizzazione delle opportunità e delle potenzialità scientifiche e mediche dell’endometriosi.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 9.
(Fondo regionale per l’endometriosi)
1. Nello stato di previsione dell’Assessorato della salute è istituito un Fondo regionale per l’endometriosi, di seguito denominato «Fondo regionale», per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, nonché per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale. Il Fondo regionale ha una dotazione finanziaria di 100,000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L’Assessorato della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo regionale. ”
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. L’Assessore alla Sanità, entro il 30 giugno di ogni anno, riferisce alla Commissione competente in materia sanitaria dell’ARS, in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 11
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della seguente legge si provvede mediante la quota di riparto del fondo nazionale per la ricerca, con gli stanziamenti del bilancio pluriennale della regione e con le risorse a valere sul O.T.9 “inclusione sociale” del PO FESR 2014-2020 e del FSE.
Art. 12
(Norma finale)
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge della Regione.