Ex Province: si va verso il rinvio delle elezioni

La L.r. 8/2019 sanciva che le elezioni dei vertici di Città metropolitane e Liberi Consorzi avvenisse in una settimana di aprile ed il Governo regionale ha scelto domenica 19, una data, però, troppo vicina alle elezioni amministrative di primavera. Il giorno prescelto comporterebbe l’impossibilità di alcuni Sindaci di candidarsi a ricoprire la carica di Presidente del Libero Consorzio (tra questi i primi cittadini dei due capoluoghi di Agrigento ed Enna, oltre che – tra gli altri – Augusta, Floridia, Marsala e Ribera). La Commissione Affari istituzionali alla Regione sarà chiamata ad esaminare un emendamento che prevede lo spostamento ad altra data delle elezioni (e che sarà poi inserito in un ddl per il quale ci sarà una corsia preferenziale all’Ars).
In base alla L.r. n. 23/2018, i Presidenti dei Liberi Consorzi siciliani saranno scelti con elezioni di secondo livello, dai Sindaci e dai Consiglieri comunali degli enti che formano l’ente di area vasta. Sono eleggibili alla carica, solamente i Sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi antecedenti la data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione quest’ultimo termine è ridotto a dodici mesi.
Secondo l’ultima modifica legislativa, in sede di prima applicazione della Legge regionale 4 agosto 2015, le elezioni dovrebbero tenersi in una domenica del mese di aprile. Il Governo regionale, dovendo scegliere all’interno dell’intervallo fissato dall’art. 7 della L.r. n. 8/2019 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta), ha optato per il 19 aprile, proprio a ridosso con le elezioni amministrative, con adempimenti che finiranno per sovrapporsi.
La data prescelta comporterebbe l’impossibilità di alcuni Sindaci di candidarsi a ricoprire la carica di Presidente del Libero Consorzio.
Le elezioni comunali 2020, che si terranno in primavera in una data da stabilire, riguarderanno ben sessanta Comuni della regione Sicilia (ai quali potrebbe aggiungersene ancora qualcuno).
Si voterà sicuramente in due capoluoghi di provincia (Agrigento ed Enna) ed in almeno diciassette Comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti.
La data del 19 aprile brucia le eventuali aspirazioni di diventare presidenti delle ex province dei sindaci di Agrigento, Camastra, Cammarata, Raffadali, Realmente, Ribera, comune con una popolazione superiore ai 19 mila abitanti, e Siculiana (Libero Consorzio di Agrigento), Bompensiere, Mussomeli, Serradifalco e Villalba (Libero Consorzio di Caltanissetta), Centuripe, Enna, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe (Libero Consorzio di Enna), Ispica (Libero Consorzio di Ragusa), Augusta, più di 36 mila abitanti, e Floridia, più di 22 mila abitanti (Libero Consorzio di Siracusa), Campobello di Mazara, Gibellina e Marsala, con più di 80 mila abitanti.
Per evitare questa grave conseguenza del voto del 19 aprile sembra probabile uno spostamento della data delle consultazioni a dopo le elezioni amministrative, secondo un percorso suggerito dallo stesso presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Micciché.
La Commissione Affari istituzionali alla Regione sarà chiamata ad esaminare un emendamento che prevede lo spostamento ad altra data delle elezioni (e che sarà poi inserito in un ddl per il quale ci sarà una corsia preferenziale all’Ars).
Il Consiglio del Libero Consorzio sarà composto da un numero di consiglieri che varia da dieci (enti fino a 300 mila abitanti), a dodici (enti con popolazione tra 301 mila e 700 mila abitanti) a sedici (enti con più di 700 mila abitanti).
Il Consiglio ha lo stesso elettorato passivo del Presidente.
Il Sindaci metropolitani di Catania, Messina e Palermo, invece, non saranno eletti ma continueranno a ricoprire tale carica di diritto i primi cittadini del Comune capoluogo.
Assolutamente non condivisibile la previsione dell’art. 14 della L.r. n. 23/2018. La norma prevede che “Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del Comune capoluogo della Città metropolitana, il vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano”.
E’ già opinabile che un soggetto eletto sindaco solamente dai cittadini del Comune capoluogo sia imposto come vertice di un territorio e di una popolazione molto più estesa come quelli della città metropolitana. Il vicesindaco non è addirittura eletto da nessuno e con la cessazione del sindaco decade insieme alla giunta. Il vicesindaco regge le sorti della Comune capoluogo solo per i pochi giorni che precedono la nomina del commissario straordinario, ma sembra che possa reggere le sorti della città metropolitana fino alle nuove elezioni amministrative del Comune capoluogo.
L’unica interpretazione logica della norma potrebbe essere quella che il commissario straordinario, assumendo le funzioni di sindaco del Comune capoluogo, diventi di diritto sindaco metropolitano e, quindi, faccia decadere il vicesindaco.
Il Consiglio metropolitano è eletto con elezioni di secondo livello dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni che compongono la Città metropolitana.
Il numero di componenti varia da 14 (popolazione fino ad 800 mila abitanti) a 18 (popolazione superiore a 800 mila abitanti).
L’art. 6 disciplina le operazioni elettorali per l’elezione degli organi dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane.
Cinque giorni dopo la pubblicazione del decreto d’indizione delle elezioni, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali nomina l’Ufficio elettorale composto da tre segretari comunali.
Le candidature per l’elezione del Presidente del Libero consorzio comunale, dovranno essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Mentre le liste di candidati per i Consigli metropolitani e dei Liberi consorzi dovranno essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
Nelle liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati.
Ciascun elettore esprime un voto che sarà ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è sindaco o consigliere.
Per le operazioni di voto sarà costituito un unico seggio, composto da un presidente e da quattro scrutatori scelti tra gli elettori dall’ufficio elettorale mediante sorteggio.
Il presidente ed i consiglieri del Libero consorzio e quelli della Città metropolitana durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del Consiglio comunale dell’ente capoluogo si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano, entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo.
La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza della carica di componente del Consiglio del Libero consorzio o del Consiglio metropolitano.
La legge non lo dice espressamente ma sembra logico che al consigliere decaduto subentri il primo dei non eletti della sua stessa lista. Un sistema, imposto anche alla Sicilia, che comporterà un continuo avvicendamento dei consiglieri in carica, con indubbie difficoltà di programmazione.
Gli incarichi politici presso le Città metropolitane ed il Liberi consorzi dovranno essere svolti gratuitamente. Restano a carica dei rispettivi enti di area vasta gli “oneri connessi con l’attività in status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi previsti dalla normativa vigente”.

Lucio Catania per la Gazzetta degli Enti Locali