On. Luisa Lantieri chiede istituzione Commissione parlamentare su informazioni false attraverso internet e iniziative sul cyberbullismo

Presentati due disegni di legge da parte dell’on.Luisa Lantieri sulle false informazioni attraverso internet e iniziative sul cyberbullismo.
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – DISEGNO DI LEGGE presentato dal deputato: Lantieri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet.
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
la presente proposta di legge è finalizzata all’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sulla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di libertà di espressione, di stampa e di opinione. Il seguente provvedimento intende rispondere alla necessità di disporre di una informazione sana, obiettiva e verificata, evidenziando come essa sia un bene prezioso da salvaguardare. Il seguente provvedimento mira, quindi, a comprendere quanto si fa in Sicilia per il contrasto alla disinformazione e di approfondire le iniziative in programma e in corso di educazione alla informazione obiettiva e verificata e all’uso consapevole dei media.
La rete internet nel nostro vivere quotidiano ha ormai raggiunto altissimi livelli di pervasività. In particolare, il rapporto «Digital 2019», pubblicato a seguito di un’indagine condotta dall’organizzazione « We are social Italia », ha evidenziato che gli utenti della rete internet nella nostra nazione sono 55 milioni e che il 97 per cento degli abitanti del nostro Paese possiede uno smartphone. Inoltre, secondo i dati dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il 70 per cento della popolazione utilizza la rete internet come prima fonte informativa. Le reti sociali telematiche hanno consentito per la prima volta l’ingresso nel sistema informativo di fonti estranee al classico circuito dell’informazione, quali utenti comuni, pagine o profili di informazione non professionali e pagine o profili satirici. In questo nuovo contesto disintermediato si affermano pratiche di diffusione di informazioni false, spesso a vantaggio di Stati stranieri o di organizzazioni politiche. L’applicazione calcolata di metodi non lineari, come l’uso della disinformazione, per attaccare un avversario creando divisioni all’interno di un Paese è un tema chiave della nostra strategia di sicurezza nazionale.
Art. 1
Istituzione e composizione della Commissione parlamentare di inchiesta
1. E’ istituita in seno all’Assemblea regionale siciliana una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sulla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, di seguito denominata « Commissione ».
2. Essa può essere rinnovata ad ogni inizio di Legislatura.
3. La Commissione è composta da tredici deputati nominati dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente all’Assemblea Regionale Siciliana.
4. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, il Presidente, due vicepresidenti ed un segretario .
5. Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, disciplina le modalità d’esercizio delle sue funzioni, e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.
Art. 2
Durata della Commissione
1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta all’Assemblea Regionale Siciliana una relazione sui risultati delle indagini svolte. La Commissione riferisce altresì sullo stato dei propri lavori dopo sei mesi dalla sua costituzione e può presentare relazioni ogni volta che lo ritenga opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 3
Poteri della Commissione
1. La Commissione, tramite la Presidenza dell’Assemblea, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno di divulgazione di fake news e manipolazione, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi di competenza della Regione siciliana.
2. Spetta alla Commissione:
a)vigilare ed indagare con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria;
b)esercitare le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c, nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l’attendibilità;
c)chiedere ed ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa;
d)acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge;
e)stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
3. La Commissione può acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
Art. 4
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 5
Organizzazione dei lavori
1. Per l’espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.
2. L’approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste, la predisposizione di studi e relazioni, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana può autorizzare la commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.
3. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
4. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
5. La Commissione, per l’adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di soggetti interni o esterni all’amministrazione regionale, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dagli Assessorati regionali competenti, nonché di consulenti ed esperti del settore dell’informazione telematica e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
Art. 6
Aspetto Economico
1. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Art. 7
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE
presentato dal deputato: Lantieri
Iniziative a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
con il termine cyberbullismo s’intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
In Italia il fenomeno è stato definito grazie alla Legge 29 maggio 2017, n. 17 ed entrata in vigore il 18 giugno 2017, dopo un iter durato 3 anni.
La parola è composta da cyber + bullismo. Cyber: prefisso di una parola utilizzata in materia di computer, in particolare quando si tratta d’Internet. Cyber in pratica è il primo elemento di parole composte ad esempio: cybernauta, cybercriminale, cybersesso, ed indica qualcosa che ha a che fare con la dimensione spazio Internet. Bullismo: è l’atteggiamento spavaldo, arrogante e sfrontato, di chi tende a prevaricare sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche.
Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l’atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l’amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in Rete. Cambia l’ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità.
Da un’indagine realizzata dall’Osservatorio Indifesa, che ha raccolto le opinioni di 8mila ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di tutta Italia su temi quali la violenza, le discriminazioni e gli stereotipi di genere, il bullismo, il cyberbullismo e il sextin, emerge una fotografia allarmante: più di 4 ragazzi su 10 hanno dichiarato di aver subìto atti bullismo; 6 su 10 hanno assistito a fenomeni di violenza in rete e non; il cyberbullismo fa paura a quasi il 40% degli intervistati. Tutavia sono gli stessi adolescenti ad ammettere di non essere stati solo vittime di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo: un ragazzo su 10, infatti, ha dichiarato di essere stato anche “carnefice”. Eppure, anche nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ci sono differenze di genere e le ragazze sono le più colpite in rete: il 12,4% delle giovani ammette di esserne state vittima, contro il 10,4% dei ragazzi. A questo si somma la sofferenza provocata dai commenti a sfondo sessuale, subìti dal 32% delle ragazze, contro il 6,7% dei ragazzi. Tra le molestie online, le provocazioni in rete, conosciute come “trolling”, disturbano il 9,5% degli adolescenti, ma colpiscono di più i maschi (16% delle femmine (7,2%).
Tra i rispondenti al questionario ci sono anche coloro che mettono in pratica atti di bullismo e/o cyberbullismo: 1 ragazzo su 10 ammette di aver compiuto atti di bullismo e/o cyberbullismo, mentre la percentuale si dimezza quando a rispondere sono le ragazze.
Secondo uno studio condotto da Telefono Azzurro, i bulli possono presentare un calo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta. L’incapacità di rispettare le regole può portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o ad agire comportamenti aggressivi e violenti in famiglia.
Per le vittime il rischio è quello di manifestare il disagio innanzitutto attraverso sintomi fisici, ad esempio mal di pancia o mal di testa, oppure segnali psicologici, quali incubi o attacchi d’ansia. Alla lunga, le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, difficoltà relazionali, fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui ansia o depressione.
Gli osservatori, infine, vivono in un contesto caratterizzato da difficoltà relazionali che aumenta l’insicurezza, la paura e l’ansia sociale. Il continuo assistere ad episodi di “violenza” può rafforzare una logica di indifferenza e scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o sminuire il problema.
La modalità d’attacco preferita dai giovani cyberbulli è la persecuzione della vittima attraverso il suo profilo su un social network (61 per cento). Mediamente viene messa in atto la dinamica del «branco» per cui uno comincia e gli altri convergono con i loro contributi, convinti peraltro di mantenere l’anonimato attraverso i cosiddetti “nicknames”. A ciò si aggiunge il furto di identità digitale compiuto da ragazzi a danno di altri ragazzi. Il direttore nazionale della Polizia postale ha evidenziato che nei ragazzi manca completamente la consapevolezza degli atti compiuti, anche in virtù della facilità di accesso e di utilizzo della rete, che rende anonimi e quindi apparentemente non perseguibili. Egli ha, altresì, richiamato l’attenzione sull’abitudine diffusa di mettere in rete immagini relative alla sfera intima, in tempo reale, senza percepire rischi e i pericoli della pedopornografia online. Eliminare quelle immagini è impresa assai ardua. La Polizia postale dispone di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno, così come le società multinazionali che gestiscono i maggiori social network. È allo studio un dispositivo chiamato «bottone rosso», da usare per bloccare la diffusione di immagini o post. È però evidente che la velocità innovativa dei new media crea notevoli difficoltà nell’azione di controllo. In materia di tutela dei dati personali e di contrasto all’uso criminogeno della rete si riscontrano ulteriori criticità quando si tratta di bambini e ragazzi. In occasione della giornata «Safer Internet 2010» a Lussemburgo è stato siglato un accordo europeo che contiene una serie di regole volte a migliorare la sicurezza dei minorenni che utilizzano la rete e con l’intento di far fronte comune contro i rischi potenziali a cui sono esposti i più giovani, come l’adescamento da parte di adulti, il bullismo online e la divulgazione di informazioni personali: un’autoregolamentazione difficilmente monitorabile.
E’ essenziale potenziare le azioni di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo a causa delle conseguenze gravi che possono prodursi: gli episodi di bullismo «virtuali» possono esser più dolorosi di quelli reali, perché l’offesa e la denigrazione hanno, per chi li subisce, un’amplificazione immediata, che non si cancella nel tempo. La solitudine accompagna frequentemente il percorso doloroso della vittima, che tende a rifiutarsi di continuare la vita sociale, che difficilmente si confida e cade in uno stato di prostrazione psicologica che può condurre a decisioni di assoluta gravità, come il suicidio. Da qui l’esigenza di coinvolgere le famiglie e la scuola. E’ necessario dare alle famiglie gli strumenti di conoscenza del fenomeno perché possano riconoscerlo ed intervenire in modo corretto, offrire il necessario sostegno nell’attività di denuncia e disporre dell’aiuto di interlocutori competenti ad operare sia in favore della vittima sia verso l’autore dei comportamenti offensivi. Gli episodi di cyberbullismo hanno inizio nei contesti scolastici e, poi, proseguono sulla rete. Anche per questo le scuole hanno un valore strategico per la educazione alle relazioni interpersonali e ad un corretto uso della rete. Gli insegnanti da un lato sono le sentinelle, in grado di cogliere il disagio delle vittime e le situazioni in cui sono coinvolte, dall’altro rappresentano un punto di riferimento indispensabile cui rivolgersi per chiedere aiuto, pur nella evidente difficoltà di rompere il silenzio e superare la vergogna.
E’sempre più tangibile, quindi, la necessità di sostenere la formazione del personale scolastico, a partire dalla secondaria di primo grado per proseguire negli anni successivi. Le indagini e le esperienze educative condotte in questi anni in Italia e in Europa hanno evidenziato questa esigenza ed offerto una pluralità di modelli di intervento (per esempio attività di peer education). L’educazione all’utilizzo dei new media dovrà avere modalità e obiettivi analoghi agli interventi di educazione stradale coinvolgendo gli istituti comprensivi e la secondaria di secondo grado, nonché i corsi di formazione professionale. L’adozione di un piano di educazione alla rete potrà inoltre rafforzare la continuità formativa (con il superamento della segmentazione tra secondaria di primo e secondo grado) e il coordinamento delle istituzioni scolastiche con i servizi educativi e sanitari territoriali, nonché con le Forze dell’ordine, attraverso la costruzione di reti verticali e orizzontali.
Al fine di contrastare il cyberbullismo, il presente disegno di legge delinea una strategia di azione integrata, volta a prevenire il fenomeno con un’adeguata educazione, sensibilizzazione (dei minori soprattutto, ma più in generale, della cittadinanza) e con la formazione specifica degli operatori (dai docenti allo stesso personale della Polizia postale e delle comunicazioni). Inoltre, al fine di promuovere l’adozione di tecnologie child-friendly – capaci cioè di prevenire il fenomeno, già in virtù della stessa configurazione dei dispositivi e dei sistemi di comunicazione – si prevede il conferimento di un marchio di qualità ai fornitori di servizi di comunicazione e ai produttori che aderiscono ai modelli e alle indicazioni presentate dal tavolo tecnico istituito dallo stesso disegno di legge. Determinante è poi l’«educazione digitale» di bambini e ragazzi, che si intende favorire attraverso uno specifico percorso didattico finalizzato a responsabilizzare gli stessi minori e a promuoverne la consapevolezza in ordine ai rischi – oltre che alle opportunità – correlati all’uso della rete. Sempre nell’ottica della prevenzione, l’articolo 6 del disegno di legge prevede che, in caso di atti di cyberbullismo commessi da un minorenne ultraquattordicenne nei confronti di altro minorenne, in applicazione della procedura già disposta per i casi di stalking, il questore possa ammonire l’autore dei comportamenti affinché non li ponga più in essere. Si tratta di un avvertimento verbale teso a rendere consapevole il minorenne del disvalore e del carattere lesivo dei propri gesti, onde evitargli un processo penale prima ancora che sia proposta querela o presentata denuncia. Inoltre, il presente disegno di legge mira ad accertare e reprimere gli illeciti commessi, in particolare incentivando e sostenendo l’attività della Polizia postale e delle comunicazioni, specificamente orientata al contrasto delle violazioni di legge commesse in rete e a proteggere le vittime, segnatamente, creando procedure ed istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi vittime di questa forma di violenza. In tal senso, in particolare, l’articolo 2 del disegno di legge istituisce una specifica procedura accelerata dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori di una minore vittima di un atto di cyberbullismo – che pur non integri gli estremi di uno specifico reato – di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell’Autorità, attraverso l’adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona, commessa in rete. In considerazione della particolare rilevanza del tema affrontato dal presente disegno di legge, se ne auspica una celere trattazione e approvazione sia nella Commissione di merito che nell’Aula di questa Assemblea.

Art. 1
Finalità e definizioni
1.La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti.
2.Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» (ossia ‘bullismo online’), s’intende un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete si intende, dunque, qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

Art. 2.
Tutela della dignità del minore
1.Il genitore o, comunque, il soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento, una istanza ai fini di ottenere, l’immediato oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2.Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.
Piano di azione integrato
1.Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte: rappresentanti dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,dell’Assessorato regionale dell’economioa, dell’assessorato regionale dell’istruzione e della formazione, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione siciliana.
2.Il tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto del piano d’azione nazionale per la prevenzione del cyber bullismo e delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.
3.Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete. Detto codice prevede l’istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.

Art. 4.
Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico
1.Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, l’Assessorato dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano l’acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.
2.Gli uffici scolastici regionali garantiscono la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze dell’ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo.

Art. 5.
Disposizione finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalla presente legge e, nello specifico, per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete e prevenzione e contrasto al cyber bullismo, si provvede con i fondi derivanti dall’istituzione di apposito capitolo sul bilancio della Regione.

Art. 6.
Norma finale
1.La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge della Regione.