Giudice di Pace di Centuripe condanna Società AcquaEnna: partite pregresse – conguaglio anni 2005-2010 non sono dovuti

Il Giudice di Pace di Centuripe, con una recentissima pronuncia pubblicata in data 16 maggio 2020 e, segnatamente, sentenza n. 08/20, ha dato ragione ad un cittadino utente, rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Plumari dell’Ordine degli Avvocati di Catania, nei confronti della Società Acquaenna S.c.p.A., ritenendo che gli importi richiesti in fattura a titolo di “partite pregresse” “conguaglio anni 2005-2010” non sono dovuti. In seguito agli appelli promossi dal gestore della risorsa idrica nei confronti delle pronunce di primo grado, si tratta della più recente pronuncia in favore degli utenti, che riapre il dibattito in merito alla illegittimità di tali partite di costo. Il decidente dando seguito a quanto ritenuto dall’Avv. Plumari, ha statuito che il diritto del gestore a richiedere gli importi a titolo di “partite pregresse” “conguaglio anni 2005-2010” non risulta provato oltreché prescritto, e che la pretesa creditoria è stata determinata in assenza della puntuale indicazione delle modalità di calcolo utilizzate. Alla luce della suindicata pronuncia, si riapre un’ampia tutela a favore dei cittadini utenti.