Enna: chiuse tutte le scuole causa covid sino a fine settimana. Test antigenici al 32% della popolazione scolastica, 69 positivi su 701

Enna. Scuole chiuse da domani lunedì 18 gennaio sino a fine settimana, causa covid. La chiusura riguarda la scuola dell’infanzia, le elementari e la 1^ media, il resto delle scuole erano già interdette dal Dpcm della Presidenza del Consiglio. L’esito dello screening effettuato dall’Asp di Enna a Pergusa ha dato purtroppo risultati allarmanti sono risultati positivi in 69. Su 701 tra ragazzini e personale docente, test antigenici al 32% della popolazione scolastica ennese, per cui risultati il 10% i positivi che, però, potrebbero anche risultare in seguito falsi positivi, saranno quindi sottoposti ai test molecolari. In questa settimana il comune provvederà a sanificare i plessi scolastici.

L’ingente afflusso di macchine e di persone nel tardo pomeriggio ha costretto gli operatori dell’ASP di Enna, di concerto con la Protezione Civile, a bloccare l’accesso ad ulteriori vetture al “drive in” allestito a Pergusa. Si rassicurano – comunica l’ASP gli interessati – che l’attività di screening riprenderà domani in altra sede che sarà tempestivamente comunicata.

C I T T A’ D I E N N A
ORDINANZA SINDACALE N.3 DEL 17/01/20121

Oggetto: Misure urgenti   per il contenimento   del contagio da virus Covid-19.  Sospensione dell’attività didattica in presenza negli Istituti Scolastici Comprensivi e di pertinenza comunale.

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio2020, n 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n  13, successivamente  abrogato  dal  decreto-legge  n.  19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35,  recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1   e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori  misure  urgenti per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31gennaio2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 con il quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid- 19;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 novembre 2020 con il quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

RICHIAMATO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020 con il quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza  epidemiologica Covid-19;

VISTO il decreto legge 18 dicembre 2020 n°172 e il successivo decreto legge 14 gennaio 2021 n°2

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 e la successiva ordinanza del Ministero della Salute 16 gennaio 2021 che colloca la regione Siciliana tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con conseguente applicazione delle misure di contenimento di cui all’articolo 3 del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 con la quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid 19;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale, provinciale e locale;

DATO ATTO che nella giornata di domenica 17 gennaio 2021 è stato effettuato uno screening di massa sulla popolazione scolastica – ai fini del rientro a scuola in presenza dal 18 gennaio 2021 – che ha fatto registrare un significativo numero di casi di positività al Covid 19 tra gli alunni e personale scolastico;

DATO ATTO altresì che il predetto screening è stato effettuato in maniera solo parziale atteso che l’attività è stata interrotta a causa dell’ingente afflusso di macchine e di persone e che riprenderà nei prossimi giorni;

VISTA la nota prot. N°3558 del 17/01/2021del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 4 di Enna con la quale, “alla luce dell’elevata percentuale di soggetti positivi riscontrati, superiore al 10%, in attesa della conferma degli esiti molecolari, si suggerisce e si ritiene opportuna la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli Istituti Scolastici Comprensivi e di pertinenza comunale per 6 giorni, al fine di implementare lo screening testando un maggior numero di soggetti secondo un calendario che verrà successivamente comunicato

CONSIDERATO che alla data odierna, questo Ente, in vista della riapertura delle attività educative in presenza della scuola dell’infanzia e dell’attività didattica in presenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, non è a conoscenza dei dati completi e confermati relativi ai risultati dello screening sanitario previsto per il personale docente, non docente e per gli alunni

TENUTO CONTO che la diffusione del contagio impone la necessità di adottare misure più severe di contrasto alla diffusione del virus;

RITENUTO necessario, ai fini dell’attività di prevenzione collettiva, limitare il diffondersi del virus che inevitabilmente si verifica in presenza di più persone contemporaneamente anche in spazi aperti specie se non di notevole estensione;

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di dover adottare delle misure di contenimento oltre a quelle già in essere;

CONSIDERATO che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone, circostanza che impone una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tutt’ora prioritarie nell’espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio;

DATO ATTO che, come auspicato nelle direttive nazionali e regionali, si è svolto un confronto prima della assunzione di ogni decisione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

RICHIAMATO il recente pronunciamento della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia laddove si afferma che “l’intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, (TAR Campania Decreto cautelare n°2033/2020 del 10/11/2020)

CONSIDERATO che spetta pertanto, al Sindaco, nell’ambito dei poteri di Autorità Sanitaria del Comune, adottare una decisione in merito, dopo essersi confrontato con le autorità sanitarie, anche in mancanza di un accordo condiviso, quale rappresentante della comunità locale ed espressione delle relative istanze, tra le quali, quella primaria di prevenire e contenere il concreto rischio di aggravamento della situazione epidemiologica già critica;

PRESO ATTO che è stato affermato, “per converso, che il già rappresentato “effetto moltiplicatore del contagio connesso a casi di positività nelle fasce di età scolare” e il prevedibile impatto dello stesso sul SSR, con prospettive anche di “delocalizzazione” dei pazienti, inducono a valutare prevalente l’interesse pubblico al contenimento della diffusione del virus, funzionale a garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno” (TAR Campania Decreto cautelare n°2033/2020 del 10/11/2020)

RITENUTO indispensabile, in quest’ottica, considerate le precedenti disposizioni a riguardo, che la riapertura delle scuole debba avvenire a seguito di apposita valutazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp n. 4 di Enna che dichiari la possibilità di riaprire le scuole in assoluta sicurezza,

RILEVATO che  le  Istituzioni   scolastiche   possono   adottare   forme  flessibili   nell’organizzazione dell’attività   didattica  ai sensi degli articoli  4 e 5 del decreto  del Presidente  della Repubblica  8 marzo 1999,  n. 275,  in modo  che  il  100 per  cento  delle  attività  sia svolta  tramite  il ricorso  alla didattica digitale integrata, fermo restando,  ove necessario,  la possibilità  di svolgere  attività in presenza  qualora in ragione  di mantenere   una  relazione   educativa  che realizzi  l’effettiva   inclusione   scolastica  degli alunni con disabilità  e con bisogni  educativi  speciali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 267 /2000;

VISTO l’Ordinamento degli EE.LL  in Sicilia;

VISTO l’art.  50 comma  5 del D.Lgs.  267/00 e ss.mm.ii.;

VISTE le altre norme in materia di Sanità pubblica;

Ritenuta la propria competenza

ORDINA

  1. La sospensione della sola attività didattica in presenza in tutti gli Istituti Scolastici Comprensivi e di pertinenza comunale dal 18/01/2021 e fino al 23 Gennaio 2021, fatta salva la facoltà di revoca del presente provvedimento laddove l’attività istruttoria di competenza dell’ASP dovesse escludere la sussistenza di pericoli per la salute dei fruitori del servizio scolastico relativamente alla scuola di pertinenza.
  2. Alle Istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio attraverso l’adozione di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività sia svolta tramite il ricorso alla Didattica a distanza secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti d’Istituto.
  3. Alle Istituzioni scolastiche di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata,
  4. I plessi scolastici non sono interdetti per le attività non didattiche o didattiche per i soggetti di cui al punto precedente;
  5. I plessi scolastici sono interdetti, salvo agli addetti ai lavori, solo limitatamente alle giornate della disinfezione;

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

DEMANDA

All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che presso l’albo pretorio del Comune, anche sul sito internet dell’Ente al fine di favorirne la diffusione della presente ordinanza.

DISPONE

Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi di Enna; Alla Prefettura di Enna; All’Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità Pubblica; al Comando di P.S., al Comando stazione CC e al Comando della Polizia Locale.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Enna, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni sanitarie fin qui registrate.

Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid 19 si applicheranno le sanzioni amministrative di cui al DL 25/03/2020 n°19 (In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del D.lvo 267/2000)

AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

     Il Sindaco

Avv. Maurizio Dipietro