Enna: ordinanza sindacale chiuse le scuole sino al 13 marzo

Enna. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Comune di Enna. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs. n. 267/2000. Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle Istituzioni Universitarie, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia, aventi sede sul territorio del Comune di Enna dal 27 febbraio 2021 al 13 marzo 2021.
Questo l’oggetto dell’ordinanza sindacale n. 8 del 26 febbraio 2021.
1. La sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle Istituzioni Universitarie, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia, aventi sede sul territorio del Comune di Enna dal 27 febbraio 2021 al 13 marzo 2021, fatta salva la facoltà di revoca del presente provvedimento laddove l’attività istruttoria di competenza dell’ASP dovesse escludere la sussistenza di pericoli per la salute dei fruitori del servizio scolastico relativamente alla scuola di pertinenza.
2. Alle Istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio attraverso l’adozione di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività sia svolta tramite il ricorso alla Didattica a distanza secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti d’Istituto.
3. Alle Istituzioni scolastiche di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata,
4. I plessi scolastici non sono interdetti per le attività non didattiche o didattiche per i soggetti di cui al punto precedente;
5. I plessi scolastici sono interdetti, salvo agli addetti ai lavori, solo limitatamente alle giornate della disinfezione;
Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.