Vicenda giudiziaria Presidente Consiglio comunale di Nicosia pone problema di gestione istituzionale

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Presidente del Consiglio comunale di Nicosia, Bonomo oltre ad avere suscitato sgomento nella comunità nicosiana, pone un problema di gestione istituzionale. Ne parliamo con Massimo Greco.

Il Presidente Bonomo dovrà dimettersi?

No, non esiste l’istituto delle dimissioni in questo caso, essendo la questione interamente disciplinata dalla legge Severino, quella per intenderci che portò alla decadenza di Berlusconi. E trattandosi di condanna penale non definitiva non si verte nell’ipotesi di decadenza ma di sospensione dalla carica elettiva.

Anche in Sicilia si applica la legge Severino?

Dal mero rinvio dinamico fatto dal legislatore regionale – in materia di provvedimenti da adottare a seguito di decisioni penali non definitive – alla legge statale, si evince che la Regione siciliana non ha voluto occuparsi della relativa materia.

Chi dispone della sospensione dalla carica elettiva?

E’ un adempimento posto a carico del Prefetto, a cui non è attribuito alcun autonomo apprezzamento in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione e non gli è consentito di modularne la decorrenza o la durata sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici. Nella valutazione dell’incidenza di una sopravvenuta sentenza non definitiva di condanna per uno dei reati espressamente indicati, l’opzione del legislatore è dunque chiaramente orientata nel senso di una temporanea compressione del diritto soggettivo dell’eletto allo svolgimento del mandato, per un tempo predefinito (18 mesi) e secondo modalità del pari interamente delineate dalla legge.

Ma Berlusconi fu condannato con sentenza definitiva, qui, teoricamente, Bonomo potrebbe essere assolto nei successivi gradi di giudizio e il rientro nella carica elettiva sarebbe tardivo…

Mentre la misura della decadenza incide sul diritto soggettivo di elettorato passivo, la sospensione dalle funzioni in via cautelare attiene al profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e sarebbe quindi riferibile all’art. 97 Cost. Per il Giudice delle leggi la previsione della sospensione appare adeguata a tutelare le pubbliche funzioni.

Cosa significa?

Trattasi della tutela dell’interesse pubblico (art. 97, comma 1, della Costituzione) sotteso all’ente presso cui espleta la funzione elettiva il soggetto, dal pregiudizio in concreto all’immagine ed allo svolgimento ordinato dell’attività politico-amministrativa, conseguente ai comportamenti illeciti del soggetto, per come accertati in sede penale. Riguardo al pregiudizio subito dall’ente, in relazione alla disomogenea platea dei reati, dai quali deriva ex lege la sospensione, e della minore o maggiore gravità del comportamento posto in essere dall’autore, questo può essere di maggiore o minore entità. Quindi, l’interesse pubblico dell’ente non si presenta sempre della stessa consistenza.

Ma se l’interesse pubblico è posto in relazione alla tipologia e alla consistenza del reato penale, non dovrebbe essere graduata la sospensione della carica a titolo di misura cautelare?

Il problema è proprio questo, il legislatore non ha previsto in capo al Prefetto alcun margine di discrezionalità come avviene ad esempio per la sospensione della patente di guida, e questo nel bilanciamento degli interesse pubblici in gioco potrebbe generare un vulnus di costituzionalità.

Perchè?

Prevedendo la sospensione in misura fissa, di mesi 18, non si consente al Prefetto di valutare, ai fini della determinazione della misura della sospensione, l’entità del pregiudizio dell’ente in relazione a due fatti che, peraltro, concorrono ad irrobustire il diritto di elettorato passivo maturato con l’elezione a consigliere comunale prima e a Presidente del Consiglio comunale dopo: il principio d’incolpevolezza in favore del condannato con sentenza non definitiva e la tutela costituzionale prevista dall’art. 51.

Cioè…

L’art. 51 della Costituzione tutela il soggetto eletto non solo con riguardo all’accesso, bensì anche con riguardo al mantenimento dell’esercizio della pubblica funzione elettiva, la quale, essendo di per sé limitata nel tempo, potrebbe risultare gravemente compromessa e non altrimenti recuperabile dal soggetto condannato, nel caso di successivo proscioglimento.  Peraltro,  l’interesse costituzionale dell’eletto (diritto di elettorato passivo) è speculare a quello della comunità che l’ha democraticamente prescelto ed eletto (diritto di elettorato attivo) per l’esercizio della connessa funzione pubblica.

Si andrà dritti verso un contenzioso?

E’ probabile, del resto c’è già un precedente in questa direzione riferito al Sindaco di Catania, restituito dal Tribunale alle sue funzioni in attesa che la questione della mancata graduazione della misura cautelare della sospensione disposta dal Prefetto venga valutata dalla Corte costituzionale.