Enna. La scuola di Valverde non interessa più

Enna. La scuola di Valverde non interessa più

di Massimo Greco 

Le opere pubbliche incompiute oltre a rappresentare un chiaro indicatore di inefficienza amministrativa, assumono una connotazione aggressiva nei confronti del paesaggio in cui sono posizionati, sia esso urbano che rurale. Ancora più speciosa è la fattispecie dell’opera pubblica completata ma non consegnata alla comunità. E’ questo il caso della scuola di Valverde, oggetto negli anni scorsi di costosi lavori di ristrutturazione edilizia a cura dell’ex Provincia regionale e rimasta ferma con le quattro frecce per motivazioni ancora oggi sconosciute. L’immobile è stato adibito a sede del Magistrale per tanti anni e il piano terra è stato concesso in prestito al Comune di Enna per alcuni anni in attesa che la scuola dell’infanzia ritrovasse la sua sede propria al piano terra dell’immobile del liceo classico Napoleone Colaianni.

L’assordante silenzio calato su questa vicenda fa sorgere spontanea una domanda: è ipotizzabile un danno erariale da mancato utilizzo di un bene immobile idoneo all’uso programmato? A noi sembra di di sì, nella misura in cui il danno intercetta la dimensione più tipicamente funzionale del finanziamento, che riguarda il reale conseguimento del vincolo costituzionale (art. 53, Cost.) che destina le risorse drenate dalla fiscalità generale a coprire “spese pubbliche”. In questo caso, la lesione degli interessi finanziari della collettività, e quindi il danno erariale, è l’effetto del mancato conseguimento delle utilità d’interesse generale che, attraverso la spendita delle risorse pubbliche, l’ex Provincia regionale ha programmato di conseguire per la cura e realizzazione dell’interesse pubblico intestatole.

In tale contesto, le modalità delle condotte assumono un carattere essenzialmente omissivo: l’ex Provincia regionale, nella qualità di percettore del finanziamento pubblico ha omesso di osservare il “programma” del finanziamento, ossia l’oggetto, i modi ed i tempi dell’intervento, che descrivono le modalità delle condotte prescritte, pena la frustrazione delle finalità dell’intervento stesso. L’immobile risulta esser stato correttamente ristrutturato, ultimato e disponibile da diversi anni, ma non risulta avere ricevuto quel vincolo di destinazione per il quale era stato erogato il finanziamento. Infatti, il programma del finanziamento prevedeva che la comunità amministrata avrebbe percepito nel tempo la correlata utilità. In tale contesto, allora, la spesa sostenuta per il finanziamento, che avrebbe dovuto determinare l’utilità per la comunità di riavere la scuola di Valverde e connessa palestra, non ha conseguito le proprie finalità, rivelandosi quindi inutile.

Ma, oltre a ciò, occorre anche considerare che il valore patrimoniale perduto che consegue al suo mancato utilizzo, e quindi il mancato verificarsi delle utilità che si sarebbero dovute conseguire nel tempo per il mezzo delle risorse finanziarie impiegate, permane fintantochè il bene non venga effettivamente destinato alle finalità per le quali – nel caso in esame – era stato ristrutturato. Nel caso in esame, viene quindi in rilievo un’ipotesi di danno permanente, nell’ambito della quale la verificazione dell’evento lesivo si protrae in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce; è, infatti, il perdurare della mancata destinazione dell’immobile, e quindi della condotta violativa degli obblighi di servizio imposti dal programma del finanziamento, che determina il perdurare della perdita di valore delle somme impiegate inutilmente che concretizza il danno erariale.