Gli organi
Nelle tre Città metropolitane, il Consiglio è composto, oltre che dal sindaco metropolitano (che di diritto è il primo cittadino del Comune capoluogo) da: 14 consiglieri (se la popolazione residente è fino a 800mila abitanti) o 18 consiglieri (se superiore). Altro organo è la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana. Nei sei Liberi consorzi comunali devono essere eletti: il presidente e il Consiglio (10 componenti se popolazione fino a 300mila abitanti, 12 se fino a 700mila o 16 se superiore a 700mila). L’Assemblea è invece composta da tutti i sindaci dei Comuni del Libero consorzio.
Durata e decadenza
Tutti i componenti durano in carica cinque anni, ma se un sindaco o un consigliere cessa dall’incarico avviene la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi delle Città metropolitane o dei Liberi consorzi. In caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo della Città metropolitana si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco.
Indizione comizi
Nelle tre Città metropolitane, le elezioni verranno indette dal sindaci metropolitani; nei sei Liberi consorzi – in sede di prima applicazione – dal presidente della Regione, a regime dal presidente del Libero consorzio uscente. Gli uffici elettorali saranno costituiti nelle sedi degli enti di area vasta.
Eleggibilità e corpo elettorale
Sono eleggibili a presidente del Libero consorzio i sindaci dei Comuni, a consiglieri delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi i sindaci e i consiglieri comunali. Sono candidabili: a presidente i soli sindaci, a consiglieri i sindaci e i consiglieri comunali.
Presentazione liste
La presentazione delle liste deve avvenire tra le ore 8 del primo gennaio e le ore 12 del 2 gennaio 2022.