Valguarnera. Scagionato l’arch. Niccolò Mazza dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa, promossa dalla sindaca Draià

Valguarnera. Il Giudice per le indagini preliminari di Enna Giuseppe Tripi, respinge l’accusa mossa dall’attuale sindaco Francesca Draià nei confronti dell’architetto Niccolò Mazza dal reato di diffamazione a mezzo stampa ed ordina l’archiviazione del procedimento perché la notizia è infondata. I fatti risalgono a luglio 2017 allorquando l’architetto Mazza responsabile dell’ufficio tecnico comunale durante la sindacatura Leanza e in parte anche della Draià, viene da quest’ultima sostituito nel ruolo da altro professionista. Mazza, sul quale si erano consumati anche in Consiglio Comunale atti di avversione sul suo operato inerenti il PRG, non ci sta e pubblica tramite il nostro giornale on line “Vivienna” e “La Sicilia” una lettera aperta dai contenuti sicuramente non teneri, parlando di “sistema”, ma ritenuti dal GIP con questa sentenza di archiviazione non lesivi della dignità altrui. C’è da notare inoltre che la richiesta di archiviazione era stata proposta dal PM in data 5 maggio 2021, ma la sindaca Draià, tramite il suo legale aveva opposto opposizione. Adesso la sentenza di archiviazione con la quale l’architetto Mazza viene prosciolto dal reato di diffamazione: Ecco uno stralcio di essa disposta dal GIP in data 23 novembre: “sentite le conclusioni delle parti all’udienza camerale del 18 novembre; ritenute pienamente condivisibili le argomentazioni del P. M. in ordine alla infondatezza della notizia del reato; si ritiene che la “lettera aperta” pubblicata sul giornale on line “Vivienna” e sul quotidiano “La Sicilia”, a firma dell’indagato non abbia alcun contenuto offensivo e lesivo della reputabilità e dell’onore della querelante, sindaco pro-tempore di Valguarnera. L’autore, infatti- è scritto nella sentenza- ha semplicemente ed impersonalmente affermato che nell’attività dell’amministrazione comunale era individuabile un “sistema” e che il PRG alla cui emanazione lo stesso aveva contribuito quale responsabile dell’ufficio tecnico e che era stato “azzerato” dalla amministrazione subentrante aveva “scontentato qualche amico”. Secondo il dispositivo del GIP tutto ciò “trattasi di espressione evidentemente e legittimamente costituente esercizio del diritto di critica, atteso che l’autore ha utilizzato una forma espositiva strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione dell’operato dell’amministrazione comunale, senza trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione.” Il Gip conclude quindi che “la notizia di reato è infondata, per cui l’opposizione va respinta e va disposta l’archiviazione del procedimento”.
Rino Caltagirone