La famosa “crisi astratta”, poi magicamente rientrata, ha avuto uno strascico…
E’ il gioco della democrazia, in politica le maggioranze e le minoranze sono fortunatamente mutevoli. Non è la prima volta che la più alta carica dell’organo consiliare non gode più della fiducia di coloro che lo hanno eletto. Sono dinamiche politiche che vanno rispettate.
Ma i Consiglieri minacciano d’invocare norme statutarie se Gargaglione non dovesse autonomamente dimettersi…
No, questo non è possibile. L’istituto della revoca, e non della sfiducia politica, è disciplinato dalla legge regionale e i Comuni sono chiamati a recepirne i contenuti in sede statutaria. Una diversa previsione statutaria, come quella contenuta all’art. 22 dello statuto comunale, che prevede la decadenza automatica della carica nel caso in cui “lasci la coalizione d’appartenenza”, oltre ad essere formulata malissimo, non è certo applicabile alla carica di Presidente del Consiglio. Significherebbe assoggettare la carica istituzionale del Presidente del Consiglio alla volatilità politica presente in Consiglio comunale, cosa che, al contrario, è stata scongiurata dalla giurisprudenza prima e dal legislatore regionale dopo.
Ma la norma dello statuto c’è…
Si, così come potrebbe esserci scritto qualunque altra idiozia. Secondo un elementare principio di gerarchia tra le fonti, quelle statutarie e regolamentari che si pongono in contrasto con le fonti primarie costituite dalle leggi, vanno disapplicate. Previsioni di questo tipo finiscono per far perdere autorevolezza allo strumento statutario che, dopo la riforma del titolo V° della Costituzione, ha assunto un valore normativo fondamentale.
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Il legislatore positivizza l’istituto della revoca del presidente dell’assemblea elettiva degli enti locali siciliani