Non basta la “zona arancione” per andare in DAD. A rischio tutte le Ordinanze dei Sindaci ennesi (nulle?)

Non basta la “zona  arancione” per andare in DAD. A rischio tutte le Ordinanze dei Sindaci (nulle?)

di Massimo Greco


E’ proprio vero, il diavolo fa le pentole ma non i manici. Da qualche giorno, pensando e ripensando, non riuscivamo a comprendere perché il Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi continuasse a sostenere che le scuole devono rimanere aperte e che si può derogare a questa regola solo in quei territori dichiarati “zona rossa”, mentre l’Assessore regionale di riferimento La Galla affermasse che la sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche può essere disposta solo in presenza di classificazione del rischio in “zona arancione” o in “zona rossa”. Il dubbio è diventato un cruccio, per poi trasformarsi in un vero e proprio rebus, leggendo l’articolo 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione che abilita i Sindaci siciliani a sospendere le attività didattiche, con conseguente adozione della DAD, esclusivamente in quei territori dichiarati “zona rossa” o “zona arancione”, nonché alcune Ordinanze dei Sindaci che, richiamando espressamente il citato art. 2, hanno disposto la sospensione della didattica in presenza chiedendo di ricorrere alla DAD. La domanda ci è sorta spontanea. La deroga alle attività didattiche in presenza (DAD) prevista dal legislatore è applicabile solo in quei territori che si trovano in “zona rossa” o anche in quelli che si trovano in “zona arancione”?

Ecco che qui entra in campo “il diavolo”, di cui sopra, capace di prevedere entrambe le zone all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 111 del 06/08/2021 per poi fare sparire la “zona arancione” in sede di conversione del citato decreto nella legge n. 133 del 24/09/2021. Sic stantibus rebus, mentre non è discutibile la legittimità dell’Ordinanza n. 7 del 7/01/2022 con la quale il Presidente della Regione ha colorato di arancione decine di Comuni in tutta la Sicilia per ovvi e preoccupanti dati riferiti alla contagiosità del Covid, nutriamo seri dubbi in ordine alla legittimità delle Ordinanze, adottate a cascata, con le quali i Sindaci hanno disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza nei rispettivi Comuni dichiarati “zona arancione”, a nulla rilevando che a porgere “la pentola senza manici” sia stato il Presidente della Regione.