Comune di Enna: rischio danno erariale sulla TARSU dal 2009 al 2012

Comune di Enna. Rischio danno erariale sulla TARSU dal 2009 al 2012
di Massimo Greco

In tempi di escalation delle bollette sarebbe cosa buona e giusta se le Istituzioni locali evitassero di contribuire a vessare i cittadini nella triplice veste di contribuenti/utenti/consumatori. A parte le famose “partite pregresse” ancora presenti in bolletta dell’acqua, meritano di essere rispolverati “i conti in sospeso” che il Comune di Enna ha sulla vecchia TARSU. Sul biennio 2009/2010, i contribuenti hanno avuto la meglio contro il Comune sia sul fronte della pretesa (come da ordinanza della sezione tributaria della Cassazione n. 23435 del 19/09/2019) sia sul fronte della riscossione coatta (tra le tante CPT n. 352/02/2021). Ma è proprio su quest’ultima sconfitta che bisogna accendere i riflettori. In occasione di alcuni ricorsi presentati alla competente Commissione provinciale Tributaria avverso le cartelle di pagamento ricevute per il mancato pagamento della TARSU relativa al biennio 2009/2010, il Comune ha così scritto: “…laddove il Comune decida di avvalersi del ruolo nella fasi di riscossione, opera il più breve termine annuale ove l’omesso versamento non consegua ad attività accertativa in materia di omessa, infedele o incompleta dichiarazione”. In sostanza, per un numero imprecisato di contenziosi attivati dai contribuenti, il Comune ha preferito rinunciare al contenzioso, riconoscendo il proprio errore nell’avere, per il tramite dell’Agente di riscossione, notificato le cartelle di pagamento oltre il termine previsto dalla legge. Bene per i contribuenti che hanno opportunamente presentato ricorso, male per i contribuenti che hanno, con senso civico, regolarmente pagato e malissimo per il Comune che a causa di un errore nel calcolo della tempistica non potrà più riscuotere questo tributo. Ma i problemi più grossi ci saranno quando il Comune sarà chiamato nei prossimi giorni ad attivare la riscossione coatta per gli omessi versamenti della TARSU per il successivo biennio 2011/2012. Infatti il “mea culpa” registrato per il precedente biennio non potrà che ripetersi visto che il Comune non potrà più attivare la riscossione coatta per gli omessi versamenti. E però questa volta avviseremo in tempo utile sia i contribuenti che non hanno potuto pagare a suo tempo la TARSU per le due annualità sia la Procura generale della Corte dei Conti, visto che non si può continuare a far gravare sulla collettività le conseguenze dannose derivanti da comportamenti colposi della pubblica amministrazione. Il Procuratore Generale della Corte dei Conti, già alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, sottolineava che “la riscossione delle imposte locali è un obbligo per le amministrazioni, non solo sotto il profilo del fare, ma anche del fare bene!” Nella fattispecie, appare fin troppo evidente il nesso causale diretto tra l’intempestività delle notifiche (già recapitate per il biennio 2009/2010 e di quelle che il Comune si appresta a recapitare per il biennio 2011/2012) e il nocumento per le casse del Comune relativo al mancato introito dei tributi nella misura corrispondente.