Enna: sull’integrazione scolastica il Comune rischia l’autogoal

Enna: sull’integrazione scolastica il Comune rischia l’autogoal
di Massimo Greco


Uno degli indicatori più significativi per misurare la qualità dell’azione politico-amministrativa di un ente locale è costituito dalle politiche finalizzate all’inclusione sociale delle persone disabili. A partire dall’entrata in vigore della famosa legge 104/92, alle persone disabili devono essere garantite le prestazioni stabilite in loro favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Per quanto riguarda l’ambito scolastico, a seguito dell’accertamento sanitario che dà luogo al diritto di fruire delle prestazioni assistenziali, deve essere elaborato, per ogni alunno disabile, un documento denominato “profilo di funzionamento” propedeutico alla formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Il citato PEI. è predisposto ed approvato (in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre) da apposito Gruppo di Lavoro (GLO) costituito presso ogni istituzione scolastica e composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno e delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno stesso. Il GLO è supportato dall’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASP. Fondamentale è pertanto la funzione svolta dal PEI nel sistema di tutela dell’alunno disabile, posto che tale documento, oltre ad accertare l’entità dei suoi bisogni, individua gli strumenti necessari per farvi fronte, fra cui, come detto, quello del sostegno scolastico e, all’occorrenza, del supporto dell’esperto di lingua LIS.
Se questo è il quadro normativo, con l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 alcuni enti locali, tra cui il Comune di Enna, hanno deciso di non affiancare all’insegnante di sostegno l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM) per quegli alunni di scuola primaria che non presentano un grado di minorità grave. Alle ovvie proteste dei genitori è stato risposto che questo tipo di prestazione assistenziale non può essere esteso anche a coloro che rientrano nel comma 1 dell’art. 3 della legge 104/92, pena la configurazione di un danno erariale. Il decreto dell’Assessorato alla Famiglia del 6 giugno 2022, di ripartizione delle risorse finanziarie le attività di assistenza igienico-sanitaria ed ASACOM, individua infatti quali beneficiari i soli alunni con disabilità di cui al comma 3 della legge n. 104/92.

Una lettura costituzionalmente orientata della normativa porta ad una conclusione diversa.
1) Tutta la giurisprudenza che si è formata in materia, ha affermato che ragioni di carattere finanziario non possono condizionare l’erogazione del servizio, nei termini indicati dal PEI, rispetto alla cui attuazione gli interessati vantano una posizione di diritto soggettivo (in alcuni casi qualificato come diritto alla non discriminazione), tutelabile dinanzi al Tribunale Ordinario. Evidente è lo scopo di rafforzare le posizioni dei privati coinvolti nella vicenda, la cui pretesa mantiene la natura di diritto soggettivo anche a fronte dell’incidenza su di essa di altri interessi di primario rilievo, quali quello all’equilibrio finanziario pubblico;
2) La mancata o incompleta esecuzione delle previsioni contenute nel PEI, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di tutela, determina di fatto l’impossibilità per l’alunno disabile di frequentare proficuamente la scuola, con conseguente lesione dei diritti sanciti in suo favore dalla citata normativa. Peraltro, in alcuni PEI l’assistenza ASACOM viene apostrofata come “determinante” per consentire agli alunni di acquisire le autonomie necessarie alla gestione della vita quotidiana in classe.
3) Di conseguenza, la condotta dell’ente locale che non appresti l’assistenza pianificata, si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del diritto scolastico; la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza una “discriminazione indiretta”. In pratica c’è disparità di trattamento se uno scolaro può usufruire delle ore di lezione regolamentari, mentre al compagno disabile viene bruscamente interrotta quell’assistenza ASACOM che negli anni precedenti ha ricevuto.
4) Ammesso che il decreto regionale di trasferimento delle risorse finanziarie sia legittimo (è stato annullato dal TAR un caso analogo in Lombardia) ed abbia una destinazione vincolata ai soli alunni di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104/92, visto che, invero, il medesimo comma 3 si esprime solo il termini di “priorità” e non di “esclusività”, nulla esclude che l’ente locale possa assicurare la continuità dell’assistenza ASACOM attingendo a risorse finanziarie proprie. In questo contesto, lo spettro del “danno erariale” oltre a rappresentare un alibi per una certa “burocrazia difensiva”, si configurerebbe come un autogoal visto che tali prestazioni sono state assicurate fino allo scorso anno scolastico anche agli alunni non gravi.
Farebbe bene il Comune di Enna, almeno per questa delicata vicenda, a scongiurare l’ennesimo contenzioso giudiziario ed a risolvere il problema in sede di variazioni di bilancio.