Imposta rifiuti ad Enna, la tagliola della prescrizione ed il danno per le casse comunali

Con l’arrivo del caldo si sono pure arroventate le pretese tributarie del Comune di Enna, impegnato in questi giorni a notificare le ingiunzioni di pagamento ai contribuenti che hanno omesso di pagare la tassa sui rifiuti riferita al triennio 2011, 2012 e 2013. L’Ufficio Tributi del Comune di Enna ha quindi atteso rispettivamente 12 anni, 11 anni e 10 anni per attivare la riscossione coatta di questo tributo.

La prescrizione del 2009/2010

Senza entrare nel merito di questa lunga attesa, che inevitabilmente ci porterebbe ad esprimere giudizi sulla qualità dell’autonomia impositiva del Comune, riteniamo utile riprendere il ragionamento che abbiamo fatto il 10/06/2021 nel contesto del quale evidenziavamo l’avvenuta prescrizione della medesima pretesa tributaria riferita al biennio 2009/2010. In quella circostanza, l’Ufficio Tributi si adeguò all’indirizzo della giurisprudenza tributaria annullando in autotutela alcune pretese tributarie perché tardivamente notificate ai contribuenti ennesi.

L’errore dell’Ufficio Tributi

In questi giorni, come se nulla fosse stato, l’Ufficio Tributi sta notificando le ingiunzioni di pagamento a tutti i contribuenti morosi, senza fare quella necessaria distinzione, richiesta dalla citata giurisprudenza tributaria, tra omessa denuncia, denuncia infedele e omesso pagamento. Per il biennio 2009/2010 era stato pacificamente riconosciuto (anche dallo stesso Ufficio Tributi) che l’avviso di accertamento era richiesto dalla normativa speciale sulla TARSU (che dal 2014 si chiama Tari) solo per l’omessa denuncia e la denuncia infedele e non anche per il semplice omesso pagamento. Pertanto, l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento per l’omesso pagamento non comportava alcuna interruzione del termine quinquennale che, evidentemente, andava conteggiato a partire dalla data in cui doveva effettuarsi il pagamento della TARSU.

La tagliola della prescrizione

Ciò significa che per gli anni d’imposta in questione 2011, 2012 e 2013, l’ingiunzione di pagamento andava notificata entro cinque anni dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello d’imposta e quindi, rispettivamente, il 31/12/2017, il 31/12/2018 e il 31/12/2019, a nulla rilevando l’avvenuta notifica di un avviso di accertamento non previsto dalla legge nè la sospensione dei termini disposta l’anno successivo dal legislatore per fronteggiare la pandemia.

Massimo Greco