Elezioni in 3 Comuni, i sindaci dovrebbero avere la possibilità di candidarsi per la terza volta

In primavera saranno diversi i Comuni in cui si celebreranno le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi di governo e tra questi i Comuni di Agira, Valguarnera e Nicosia. In questi tre Comuni, in cui i motori elettorali si stanno accendendo, ci si sta interrogando sulla fattibilità che i Sindaci uscenti (Greco,  Draià e Bonelli) possano ambire ad un terzo mandato. Opzione introdotta nel resto d’Italia, con apposita legge, per i Comuni fino a 15 mila abitanti ma non anche in Sicilia che, quale Regione a statuto speciale, gode di autonomia legislativa in materia.

Il pressing dell’Anci sulla Regione

In tale contesto, la posizione dell’ANCI Sicilia che ha più volte richiesto al governo Schifani e all’ARS di recepire con legge regionale la normativa statale, ha implicitamente fatto sorgere la domanda. Se l’ARS dovesse tardare tale recepimento, sarà vietato ai Sindaci uscenti di ricandidarsi per la terza volta?

La risposta si trova nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che in più occasioni ha affermato come la potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia speciale debba svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, di modo che l’esercizio del potere legislativo anche da parte di tali Regioni, in ambiti che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost.

Siamo infatti in presenza di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza. La Regione Siciliana ha potuto derogare in passato a tali principi solo in presenza di particolari situazioni ambientali o condizioni eccezionali (fenomeni particolarmente gravi di pressione della criminalità organizzata sulle amministrazioni pubbliche) che, all’evidenza, non ricorrono per il caso che ci occupa.

I limiti del legislatore regionale siciliano

Ciò significa che non è nella disponibilità (neanche) del legislatore regionale siciliano stabilire limiti al diritto di elettorato passivo diversi da quelli stabiliti in ambito statale e che l’eventuale inerzia legislativa finirebbe per porsi in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione. In caso di contenzioso, la Corte sarebbe quindi chiamata (con sentenza additiva) a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’attuale normativa siciliana, nella parte in cui non prevede l’opzione del terzo mandato così come recentemente introdotta nell’ordinamento statale per i Comuni fino a 15 mila abitanti.