Assistenza ad una disabile, Tar accoglie ricorso e “bacchetta” Asp ed il Comune di Assoro

Il Tar Sicilia – sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso presentato da una cittadina affetta da disabilità grave ai sensi della legge 104, accertando l’illegittimità del silenzio-inadempimento da parte del Comune di Assoro e dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna.

La Terza sezione del Tar

La sentenza, pronunciata nel novembre scorso, dalla Terza sezione del Tribunale amministrativo, riguarda la mancata predisposizione di un progetto individualizzato previsto dall’articolo 14 della legge 328 del 2000, richiesto formalmente dalla ricorrente nel marzo 2025 e reiterato nei confronti dell’Asp nel maggio successivo.

Manca un progetto individuale

Secondo il Tar, alla data di presentazione del ricorso e al momento della decisione, nessun progetto individuale risultava adottato dalle amministrazioni competenti, nonostante precedenti interventi assistenziali e l’inserimento della ricorrente negli elenchi distrettuali delle persone con disabilità grave.

Il Collegio ha chiarito che l’erogazione, negli anni precedenti, di servizi e voucher socioassistenziali non esonera Comune e Asp dall’obbligo di predisporre un progetto individuale aggiornato e formalmente adottato, che costituisce il presupposto necessario per l’accesso a misure di assistenza adeguate alla condizione della persona interessata.

Respinte le eccezioni preliminari

Il Tribunale ha respinto le eccezioni sollevate dall’Asp di Enna, sia in merito alla presunta insussistenza del silenzio-inadempimento sia riguardo al difetto di legittimazione passiva. Richiamando l’articolo 14 della legge 328/2000 e consolidata giurisprudenza, il Tar ha ribadito che Comune e azienda sanitaria sono contitolari del procedimento e devono operare d’intesa nella predisposizione del progetto individuale.

Cosa hanno deciso i giudici

Con il dispositivo della sentenza, il Tar ha ordinato al Comune di Assoro e all’Asp di Enna di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza e in forma coordinata, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

In caso di ulteriore inerzia, è stata prevista la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Catania e nel dirigente del Settore Servizi sociali del Comune di Catania, che potrà intervenire su istanza della parte interessata