Confesercenti Enna su divieto fumo nei locali

Enna. La Confesercenti comunica che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6167 depositata il 7 ottobre 2009, ha confermato la decisione di primo grado del TAR Lazio n. 6068/2005 contenente l’annullamento della Circolare del Ministro della salute 17 dicembre 2004, che sanciva come è noto a carico dei gestori dei locali aperti al pubblico l’obbligo di vigilare sull’osservanza del divieto di cui all’art. 51 L n. 3/2003 e ss. modificazioni (Tutela della salute dei non fumatori).

E’ stato respinto in grado d’appello il ricorso con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente alla Conferenza permanente Stato- Regioni ed allo stesso dicastero della sanità, aveva impugnato la predetta sentenza del Tribunale di Roma per ottenere il ripristino dell’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiamare formalmente i trasgressori al sopra citato divieto di fumare.

Il giudice di secondo grado ha ribadito che ai sensi dell’art. 23 della Costituzione una fonte di rango amministrativo, quale è nella fattispecie l’abrogata circolare ministeriale del 2004,
non può imporre ai responsabili di strutture aperte al pubblico specifici obblighi di sorveglianza nei confronti della clientela.