Prefettura Enna: Vigilanza su commercio e detenzione artifici pirotecnici
Enna-Cronaca - 15/12/2009
Enna. In sede di Comitato per l’ Ordine e la Sicurezza Pubblica sono state concertate le misure ritenute necessarie per un’efficace attività di prevenzione in relazione al commercio di manufatti pirotecnici illecitamente immessi sul mercato, caratterizzati da rilevanti profili di rischio per l’incolumità degli utilizzatori, in occasione delle prossime festività natalizie e del Capodanno.
Tra le iniziative individuate riveste un’importanza strategica l’attività di vigilanza sul commercio e la detenzione degli artifizi pirotecnici al fine di una tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illeciti, da effettuare a cura di tutti gli organi di polizia, anche locali, secondo le direttive fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
A tutela degli utilizzatori ed in particolare dei minori si rappresenta che sono prodotti di libera vendita soltanto gli artifici riconosciuti con specifico provvedimento del Ministero dell’Interno come “DECLASSIFICATI”.
Va assolutamente evidenziato che a mente del decreto legislativo n.313/91, i cosiddetti “Declassificati”, non possono in ogni caso essere considerati “giocattoli” e pertanto non sono destinati all’utilizzo ed alla vendita ad un pubblico di età inferiore ad anni 14.
L’inosservanza delle norme che sono poste a presidio dell’incolumità dei consumatori ed in specie dei minori, oltre ad essere oggetto di specifiche sanzioni di cui alle rispettive normative (Decreto l.vo 6 settembre 2005 n.206; Decreto l.vo 27/9/1991 n.313) e di responsabilità civile, è oggetto di valutazione per proposte di sospensione o revoca della licenza commerciale.
Per entrare in possesso degli artifizi di IV e V categoria destinati al consumatore professionale è necessario che esibiti dall’acquirente i titoli e i documenti necessari, il venditore ne annoti compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico. Occorrerà altresì la denunzia ai sensi dell’articolo 38 del TULPS.
La vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria può essere effettuata ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e di registro di carico e scarico sul quale devono essere riportati oltre alle generalità complete degli acquirenti anche tutte le indicazioni di cui all’articolo 108 del regolamento TUPLS, al fine di evitare, stante la pericolosità connessa ad un uso non professionale i fenomeni di proliferazione della loro circolazione illecita.
Per tale tipologia di artifizi è sempre vietata la vendita ambulante degli stessi.
E’ consentita la vendita da parte degli ambulanti in possesso di relativa licenza dei soli prodotti pirotecnici declassificati, tenendo conto delle normative in materia di tutela del consumatore e di sicurezza generale dei prodotti.