Interrogazione di Galvagno a Presidente regione su ASI Enna

L’on.Elio Galvagno (PD) ha presentato oggi una interrogazione, con risposta scritta urgente, al Presidente della Regione, sull’attuale gestione commissariale dell’ASI di Enna

PREMESSO che:
• il Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio ASI di Enna, risulta decaduto dal 7 gennaio 2009 e non ancora ricostituito dagli Assessorati competenti;

• con nota del 13 ottobre 2009 (prot. 40346) l’Assessorato Industria ha comunicato al Consorzio ASI di Enna la determinazione dell’importo del contributo per spese di funzionamento, esercizio finanziario 2009, che veniva quantificata in € 1.045.642,00;

• con D.A. n. 119/Gab del 19 novembre 2009, notificato il 20 novembre 2009, l’Assessore all’Industria della Regione Siciliana ha proceduto allo scioglimento degli organi di gestione del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Enna ed alla nomina del geom. Cicero Alfonso, quale Commissario, per un periodo non superiore a mesi sei, “al fine di provvedere prioritariamente alla predisposizione del bilancio di previsione 2009”;

RITENUTO che:

• tale provvedimento di scioglimento appare palesemente illegittimo in quanto avulso da una corretta e serena applicazione della legge e dei principi di buona amministrazione. Infatti, se pure tutte le sue premesse fossero corrette, esse avrebbero giustificato l’applicazione del III comma dell’art. 17 l..r. n. 1 del 4 gennaio 1984, e non certamente del I comma comportante la gravissima conseguenza dello scioglimento degli organi amministrativi: infatti, ai sensi del III comma della norma citata “L’Assessore regionale per l’industria, in caso di inadempimento da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario ad acta allo scopo di provvedere all’immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali l’ ente si è reso inadempiente.”;

CONSIDERATO che:

• l’intera vicenda scaturisce dalla mancata approvazione del Bilancio di previsione 2009, atto obbligatorio per legge e per statuto, ed è, pertanto, di tutta evidenza che, qualora vi fosse stato un inadempimento degli Organi con riferimento a detto atto, sarebbe apparsa giustificabile la nomina di un Commissario ad acta, ma non certo l’operato scioglimento;

• le premesse del provvedimento di scioglimento costituiscono una elencazione dei rilievi mossi nel tempo contro le diverse ipotesi di formulazione delle due ipotesi di redazione del bilancio preventivo 2009, approvati con deliberazione di Consiglio Generale, C.G. n. 1 del 8/4/2009 e n. 6 del 24/7/2009;

• ambedue tali deliberazioni vennero annullate principalmente perché veniva richiesto un contributo straordinario per consentire il pareggio di bilancio, motivazione, questa, che veniva ripresa nel decreto di scioglimento citato. Nello stesso, si sostiene infatti, che “la reiterata richiesta di contributo straordinario non risulta supportata da nessun onere o impegno straordinario sostenuto dal Consorzio, ma piuttosto da oneri di normale gestione, fra i quali, peraltro anche quelli non corrisposti al personale ed agli organi nel 2008 ed imputati nel bilancio di previsione 2009”. Detta scelta avrebbe “inficiato sia il bilancio consuntivo 2008, sul quale sono stati computati oneri inferiori a quelli reali, sia in difformità ai principi di universalità e veridicità, in quanto i valori rilevati non rispecchiano la consistenza reale delle operazioni di gestione effettuate nell’esercizio di riferimento, con conseguente sopravvalutazione del risultato dell’esercizio stesso e nocumento della funzione informativa propria del bilancio consuntivo, sia il preventivo 2009 sul quale risultano imputati gli oneri non rilevati in sede del consuntivo 2008 e ciò in contrasto con il principio della competenza finanziaria […]”;

• si tratta di argomenti pretestuosi, in quanto, il bilancio di previsione dei Consorzi ASI della Sicilia è un documento improntato al principio della cassa e della competenza; il mancato pagamento degli emolumenti al personale nel mese di dicembre 2008 e agli organi consortili da aprile 2008 è stato determinato in massima parte dall’ulteriore e immotivato taglio di circa 130.000 euro, operato dall’Assessorato competente ai trasferimenti per spese di funzionamento 2008, oltre che da un pignoramento presso terzi. Gli stanziamenti del bilancio 2008, inerenti ai capitoli riferiti agli stipendi del personale, oltre che agli oneri previdenziali e assistenziali, derivano da precisi calcoli esposti nei prospetti allegati al bilancio di previsione 2008. Detti stanziamenti sono ovviamente reali, perché riportano il totale degli emolumenti da corrispondere per tredici mensilità al personale in servizio e in quiescenza per l’anno 2008: è infatti impensabile che, a fronte di un minor contributo assegnato per l’anno 2008, ai fini del pareggio di bilancio, l’Ente imputasse minori oneri riferiti al personale;

CONSIDERATO, pertanto, che:

• le refluenze sul bilancio di previsione 2009, per il mancato pagamento degli emolumenti del mese di dicembre 2008, derivano dalla puntuale osservanza della normativa contabile in materia di residui passivi: infatti, il comma 4 dell’art. 11 della l.r. 8 luglio 1977, n. 47 dispone che “è vietata la formazione di residui passivi per le spese relative agli organi, agli stipendi e altri assegni fissi al personale, a pensioni e ad assegni congeneri.”. Nella sostanza, tutto ciò che rimane da pagare per mancanza di liquidità, al termine dell’esercizio, nei capitoli del personale e degli organi consortili, non potendo essere impegnato e riportato tra i residui passivi, deve essere oggetto di previsione nel bilancio successivo e nei capitoli corrispondenti;

CONSIDERATO, inoltre, che:

• il bilancio di previsione 2008 e quello consuntivo dello stesso anno, rispettosi dei detti principi, erano stati regolarmente approvati;

• il decreto citato è illegittimo sotto un altro profilo: in violazione della normativa citata è stato scelto un Commissario Straordinario privo dei requisiti di legge. In base al I comma dell’art. 17 della l.r. n. 1 del 4 gennaio 1984, infatti, il Commissario Straordinario deve essere scelto tra “i dirigenti in servizio dell’Amministrazione regionale”, mentre il geom. Cicero sembra rivestire la qualifica di Funzionario Direttivo, e, quindi, va da se che non poteva essere nominato; quanto poi all’operato posto in essere dal Commissario straordinario una volta insediato, lo stesso appare improntato a tutta una serie di presunte illegittimità ed omissioni. Lo stesso, infatti, come primo atto procedeva con Deliberazione commissariale n° 1 del 29/12/2009 all’approvazione del Bilancio di previsione 2009. In tale elaborato contabile veniva previsto al cap. 100 delle entrate un contributo per spese di funzionamento di cui all’art. 29 lett. B della L.R. 1/84 pari ad € 1.772.142,00, a fronte della effettiva assegnazione da parte dell’Assessorato Industria di un contributo per spese di funzionamento giusto DRS 1714 del 12/10/2009, pari ad € 1.045.642,00. Per tale motivazione, oltreché per il fatto di essere in contrasto con l’art. 5 comma 10 del regolamento di contabilità (approvato con DPRS n. 729 72006 e s.m.i.) che obbliga al preventivo accertamento delle entrate, il Dirigente Generale dell’Ente esprimeva su tale atto un parere di legittimità sfavorevole, osservando contestualmente che l’atto veniva assunto in assenza della relazione del Collegio dei revisori dei conti, non ancora nominato. Il documento contabile non veniva inviato all’Assessorato al Bilancio, dal Dirigente responsabile del Servizio Ispettivo dell’Assessorato Industria. Ciò in difformità con quanto previsto dall’art. 32 della L.R. n. 6 del 97 e s.m.i. nonché dall’art. 52 della LR n. 17/2004. L’art. 32 prevede, infatti, che “i bilanci di previsione di enti ed aziende regionali, prima della approvazione da parte degli organi di tutela e vigilanza dovranno essere trasmessi all’Assessorato regionale al Bilancio e Finanze per l’acquisizione del competente parere che dovrà essere espresso entro 45 giorni dalla data di ricevimento. Trascorso detto termine il parere si intende reso favorevolmente”. L’art. 52 della LR n° 17/2004 conferma l’obbligatorietà dell’invio dei documenti contabili all’Assessorato al bilancio, in caso di parere sfavorevole reso dal Dirigente Generale o in assenza del parere dei Revisori dei conti. Ambedue tali circostanze ricorrevano in capo al documento contabile di che trattasi. Si rileva, in proposito, una evidente disparità di trattamento, atteso che, sia il bilancio di previsione adottato dal Comitato Direttivo dell’ASI di Enna con deliberazione di C.G. n. 1/09 che quello adottato dall’ASI di Gela nel mese di dicembre 2009, venivano dal Servizio Ispettivo inviati all’Assessorato al Bilancio.

• con nota n. 82 del 19/01/2010, il Commissario Straordinario rendeva esecutivo il Bilancio approvato per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 15 comm. 3 della LR 1/84, mentre, trattandosi di bilancio di previsione, si sarebbe dovuta utilizzare la procedura di cui all’art. 15, comma 2, della L.R. 1/84 che, come visto, prevede l’invio all’Assessorato al Bilancio e l’approvazione per decorrenza dei termini decorsi 45 giorni da detto invio;

• nonostante gli evidenti profili di illegittimità che hanno inficiato l’efficacia di detti atti, il Dirigente del Servizio 7° Ispettivo dell’Assessorato alle attività produttive, con nota n. 171/b del 27/1/2010, confermava l’esecutività e legittimità degli stessi;

• tale circostanza ha comportato una decisa presa di posizione del Dirigente responsabile dell’ex servizio III del dipartimento attività produttive, il quale con una nota riservata personale del 3/2/2010, inviata al Dirigente generale dell’Assessorato, al Commissario straordinario del Consorzio ASI di Enna, al Collegio dei revisori dei Conti ed al Dirigente del Servizio 7° attività ispettive, ha contestato l’illegittimità degli atti posti in essere ed il concreto rischio di danno patrimoniale;

• nello specifico, e per estrema sintesi, il Dirigente del servizio III contesta:
A) “che attraverso la inusuale procedura di approvazione per silenzium del bilancio di previsione da parte del servizio di vigilanza, si sia creato il presupposto giuridico di riconoscimento del diritto alla concessione di un contributo per spese di funzionamento ex art. 29 lett. B), di gran lunga superiore a quanto statuito e quindi condiviso dall’Assessore, con il DRS 1714 del 12/10/2009, ed invero, il Commissario straordinario dell’ente con nota n° 82 del 19/01/2010 ha prontamente richiesto l’erogazione dell’ulteriore tranches di contributo.
B) Che così facendo il commissario Straordinario, inopinatamente e con l’avvalimento del Dirigente del servizio ispettivo ha allocato al cap. 100 delle entrate del bilancio di previsione una posta pari ad € 1.772.142,00 con un incremento di circa il 70% rispetto a quello dell’esercizio 2008, in violazione dell’art. 4, comma 3, del D.P.Reg. 729/2006, circostanza questa precedentemente censurata in fase di annullamento della deliberazione n. 6 del 24/7/2009 del CD dell’ASI di Enna avente parimenti ad oggetto approvazione del BP 2010, in quanto anche in quel caso veniva previsto al cap. 100 delle entrate un contributo pari a circa 1.700.000,00.
C) Che ciò ha, com’è ovvio, comportato un surrettizio pareggio del bilancio previsionale secondo la strumentale interpretazione del Commissario straordinario e conseguentemente l’obbligo da parte dell’Amministrazione regionale che ha approvato lo strumento, di assicurare la provvista finanziaria.
D) L’invito all’organo di revisione contabile di valutare l’opportunità di disporre azioni di natura accertativa e di verifica che possano mettere nelle condizioni di pervenire alla diretta conoscenza di fatti dannosi da segnalare all’inquirente contabile e porre in essere azioni cautelari ritenute opportune.
E) Che l’approvazione dell’esercizio provvisorio in dodicesimi sul bilancio 2009 potrebbe comportare impegni di spesa illegittimi e di fatto nulli;

ATTESO che:

• come si evince dalla prospettazione degli atti e fatti citati il Commissario straordinario del Consorzio ASI di Enna ha posto in essere, con il concorso compiacente del dirigente del Servizio Ispettivo, tutta una serie di atti non solo illegittimi ma anche nulli e ciò in aperto contrasto con gli scopi dati dal decreto di nomina che, come visto, prevedeva la prioritaria approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009;

PER CONOSCERE:

• alla luce delle considerazioni sopra esposte, quali determinazioni si intendano assumere per far luce sugli atti posti in essere nei confronti dell’ASI di Enna e per ridare legittimità a tutta l’azione amministrativa.

GALVAGNO