Enna. Rifiuti: Ennesima debacle su tariffe
Enna-Provincia - 11/04/2010
Enna. Ennesima debacle dell’Ato EnnaEuno sulla complicata vicenda legata all’inquadramento giuridico della Tia (Tariffa igiene ambientale). La Tia, che doveva sostituire la vecchia Tarsu, come si ricorderà, ha avuto un cammino molto travagliato in questi anni. Ora, una soluzione definitiva è arrivata dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 8313, depositata venerdì scorso che, intervenendo d’imperio, hanno affermato l’importante principio secondo cui “la determinazione delle tariffe non può essere delegata dai comuni a una società d’ambito, poiché la potestà di imposizione non può essere trasferita a terzi”. Le tariffe così determinate sono, quindi, illegittime. E’ una sentenza, dunque, che farà sicuramente giurisprudenza a livello nazionale e che trae origine dalla situazione verificatasi proprio a Enna, a contestare per primi le ordinanze del commissario straordinario regionale, che aveva disposto che il potere di determinare le tariffe fosse trasferito dai comuni a una società d’ambito.
A seguito di ciò, la prima che in Sicilia ha impugnato le fatture emesse da una società d’ambito, nella fattispecie quelle dell’Ato Enna Euno (in seguito sono stati migliaia i contribuenti in tutta la regione), è stata l’avv. Carmela Occhipinti. Dopo due pronunce sfavorevoli (Commissione tributaria provinciale e regionale) alla società EnnaEuno, quest’ultima ricorreva alla Cassazione. “Le Sezioni unite della Cassazione nel confermare le sentenze delle Commissione tributaria di Enna e della Commissione tributaria regionale sezione di Caltanissetta, osservano, dunque, come il potere di imposizione spetti unicamente al soggetto pubblico investito direttamente dalla legge. Ne consegue che lo stesso non può essere oggetto di alcun atto di trasferimento. Ciò non è ammissibile neppure in vigenza del periodo di emergenza, poiché le ordinanze in deroga devono sempre rispettare i principi generali dell’ordinamento. Dunque, fino a quanto la pretesa creditoria pubblica è ancorata a un presupposto stabilito ex lege, senza possibilità di scelta da parte del cittadino, l’obbligazione conserva necessariamente natura tributaria e, in quanto tale, deve essere imposta da un ente pubblico”.
Giacomo Lisacchi