Enna. Cataldo Salerno sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole paritarie di II grado

Enna. Sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole paritarie di II grado interviene il Dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, nonché Presidente dell’Università Kore, prof. Cataldo Salerno, con una lettera indirizzata al Presidente della Provincia. Questo il pronunciamento:

“Nell’ambito della propria attività istituzionale, lo scrivente è venuto a conoscenza della situazione di conflitto formale che si è instaurata tra la Provincia regionale di Enna e la Curia vescovile di Piazza Armerina a proposito della mancata nomina degli insegnanti di religione cattolica nei Licei linguistici provinciali paritari di Enna e di Agira.
Il contenzioso nasce dalla richiesta della Curia di dotare i due Licei, in quanto paritari, degli insegnanti di religione cattolica e dal rifiuto dell’Amministrazione provinciale, che invoca i vincoli posti dalle recenti norme finanziarie che impediscono l’incremento delle spese per il personale.
Al fine di contribuire alla risoluzione della situazione di conflitto, che potrebbe portare alla revoca della parità e dei finanziamenti pubblici alle due scuole interessate, con possibili gravi conseguenze di ordine sociale, si fornisce di seguito l’avviso dello scrivente.
L’obbligo di istituire l’insegnamento della religione cattolica “nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado” discende dall’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana sottoscritto il 18 febbraio 1984, e precisamente dalla previsione in esso contenuta all’art. 9, comma 2, come integrata con il Protocollo addizionale in sede di scambio degli strumenti di ratifica. In relazione alla predetta previsione, il Protocollo addizionale ha stabilito che l’insegnamento della religione cattolica deve essere impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”; nelle sole scuole materne ed elementari può provvedervi l’insegnante di classe, purché venga riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica e sia disposto a svolgerlo.
Va aggiunto che lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica è stato oggetto nel tempo di diversi provvedimenti legislativi, che in ultimo ne hanno sancito il carattere a tempo indeterminato delle nomine (in atto la previsione risulta sotto osservazione da parte della Commissione Europea).
Per quanto riguarda i Licei linguistici provinciali riconosciuti paritari, la richiesta della Curia di Piazza Armerina di nomina degli insegnanti di religione cattolica da parte dell’ente gestore (in questo caso, la Provincia regionale di Enna) appare senza dubbio legittima. Ciò in quanto la “parità” conferisce ai Licei la condizione di scuole pubbliche in relazione alla natura del servizio di insegnamento, non avendo rilievo che la gestione amministrativa complessiva sia assicurata da soggetti di diritto pubblico o di diritto privato e sia quindi di tipo pubblicistico o privatistico. In materia di insegnamento, infatti, gli enti gestori delle scuole paritarie debbono comportarsi esattamente come la Repubblica, che in tal senso concorre seppure parzialmente alle spese con finanziamenti che, altrimenti, contrasterebbero con l’art. 33 della Costituzione.
La nomina degli insegnanti di religione cattolica non può essere vietata da alcuna norma di legge, essendo l’obbligo contenuto in un trattato internazionale, la cui posizione nella gerarchia delle fonti è assolutamente prevalente rispetto alla legge ordinaria (si veda anche il nuovo art. 117, comma 1, della Costituzione).
La provincia regionale di Enna deve, pertanto, procedere alla nomina degli insegnanti segnalati dall’autorità ecclesiastica cattolica.
Diversa è la valutazione rispetto alla questione se le nomine debbano essere a tempo indeterminato, come prescrive in atto la legislazione vigente, oppure a tempo determinato. In questo caso, infatti, le norme legislative finanziarie (nelle parti che impediscono l’assunzione a tempo indeterminato) hanno certamente
prevalenza rispetto alle leggi sullo stato giuridico degli insegnanti di religione, essendo ambedue le fonti di pari livello ed essendo, inoltre, le norme finanziarie successive a quelle sullo stato giuridico dei docenti.
Ne discende che la Provincia regionale di Enna ha l’obbligo di nominare gli insegnanti di religione cattolica (ed in tal senso i suoi amministratori non possono subire alcuna sanzione prevista da leggi ordinarie), ma ha il vincolo delle norme finanziarie che non le consentono di conferire a tali nomine il tempo indeterminato”.