Caccia sospesa dal Tar, è caos in Sicilia

Dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha sospeso, per la seconda volta, il Calendario venatorio, il Piano regionale faunistico e gli altri decreti emanati nei mesi scorsi dall’Assessorato alle risorse agricole, in Sicilia è scoppiato il caos. Da una parte, infatti, l’Assessore D’Antrassi ha firmato il 13 dicembre scorso il decreto n. 2764/10 che consentirebbe la caccia in Sicilia al di fuori delle aree naturali protette dall’UE (“Zone di protezione Speciale” e “Siti di Importanza Comunitaria”); però tale atto – pubblicato sul sito web della Regione e diffuso alle Associazioni venatorie – è anteriore alle ordinanze del T.A.R. Sicilia n. 1111/10 e n. 1117/10 del 14 dicembre e, pertanto, di nessun effetto giuridico riguardo la sospensione della caccia che tali ordinanze hanno determinato. Anche la modifica apportata il 16 dicembre è un maldestri tentativo di aggirare la decisione del giudice amministrativo! Un comportamento grave, questo, che il WWF Sicilia stigmatizza: l’Assessore D’Antrassi dolosamente cerca di eludere le decisioni della Magistratura, rifiutandosi di dare puntuale esecuzione alle ordinanze del T.A.R. e, all’opposto, emana un provvedimento che, nei fatti, elude le decisioni giudiziali.
Dall’altra parte le Associazioni venatorie, tramite i propri siti internet, invitano i cacciatori a continuare a sparare ritenendosi “giustificati” dal decreto assessoriale, facendo finta di ignorare che la decisione dei giudici amministrativi è successiva…
In realtà, il combinato disposto delle ordinanze del T.A.R. Sicilia n. 638/10 (risalente allo scorso luglio) e n. 1111/10 e 1117/10 del 14 dicembre sospendono qualsiasi forma di attività venatoria; allo stato, infatti, risultano sospesi nei loro effetti: il Calendario venatorio “originale” ed integrale (emanato il 4/6/2010), il Piano faunistico Venatorio 2006/2011 e le varie modifiche del predetto Calendario (di cui ai decreti 15/6/2010, 12/8/2010 e 2/9/2010). Ad oggi, pertanto, non esiste alcun provvedimento giuridicamente valido ed efficace che consenta e disciplini la caccia in Sicilia; le citate ordinanze del T.A.R., inoltre, poiché sono state depositate e, quindi, rese note già in data 14.12.2010, come tutti i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive, ancorché l’Amministrazione regionale – con comportamento gravemente omissivo ed irresponsabile – non ne abbia dato tempestiva notizia ai propri uffici periferici delle Ripartizioni Faunistico-Venatorie provinciali, alle Associazioni Venatorie ed Ambientaliste, alle Prefetture ed agli organi deputati alla vigilanza venatoria (Forze di Polizia, Province, ecc.).
Ne consegue che qualsiasi forma di esercizio venatorio in presenza di plurime decisioni giudiziarie di sospensione dei principali provvedimenti regionali in materia è da ritenersi assolutamente illecita, con evidenti conseguenze anche penali per i cacciatori che, in spregio alle ordinanze del T.A.R., dovessero praticare la caccia in Sicilia. Per tali motivi il WWF ha già diffidato la Regione ad emanare immediate apposite direttive agli organi di vigilanza ed alle associazioni venatorie per garantire il rispetto dello “stop” alla stagione venatoria deciso dal Tribunale amministrativo. Inoltre il WWF si riserva di adire le competenti autorità giurisdizionali, e di denunciare ogni caso di illecito esercizio della caccia di cui venga comunque a conoscenza, sollecitando a tal fine le proprie Guardie giurate volontarie ad intensificare i controlli.

Riceviamo e pubblichiamo da parte della Delegazione Provinciale ASCN (Associazione Siciliana Caccia e Natura) di Messina:

 In riferimento ad alcuni articoli apparsi sui quotidiani on-line, strumentalmente confezionato per creare inutili ed ingiustificati allarmismi fra i cacciatori, riteniamo doveroso richiedere la pubblicazione delle seguenti precisazioni e rettifiche, idonee ad evitare malintesi e pericolose forzature interpretative da parte di chiunque.

La sezione siciliana del WWF (sino ad oggi rimasta quiescente ed estranea al contenzioso giudiziario promosso da Legambiente), improvvisamente prova a dettare le sue “regole” per il prosieguo della stagione venatoria.

Forse proprio perché non partecipe ai giudizi amministrativi promossi dalla consorella, evidentemente WWF non conosce il contenuto delle ordinanze di sospensione emesse dal TAR di Palermo.

Per quanto ci è dato leggere nei chiarissimi provvedimenti giudiziari, la prima ordinanza di sospensione (la n° 638/10) aveva sospeso il calendario venatorio del 4/6/10 e lo stesso Piano faunistico venatorio nelle parti in cui:

1) consentiva la caccia nei Siti Natura 2000 in assenza di valutazione di incidenza; 2) consentiva la caccia alla beccaccia oltre il 31/12; 3) consentiva la caccia alla lepre; 4) consentiva la caccia nei Pantani della Sicilia sudorientale; 5) consentiva la caccia lungo le rotte di migrazione in spregio al divieto nascente dal combinato disposto di cui all’art. 1, comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992.

Quel decreto, quindi, era sospeso in parte qua, e consentiva la caccia al di fuori di SIC e ZPS; quanto alle rotte migratorie (mai segnalate dall’ISPRA ed artatamente confuse con le ben diverse direttrici delineate dal Piano) l’osservanza del divieto di legge (per quanto assurdo) comporterebbe il divieto di esercitare la caccia nei cinquecento metri dalla costa dell’Isola maggiore (esclusi quindi gli arcipelaghi) così come previsto testualmente dal volte citato art. 21 comma 2 L. 157/1992, ma con l’obbligo, per la Regione, di tabellare le zone di divieto.

Il successivo D.A. del 12/8, intendendo ottemperare all’ordinanza cautelare, ha creato una confusione indescrivibile, interpretando liberamente norme di legge dal tenore abbastanza inequivoco, imponendo quindi un assurdo divieto di caccia nelle isole minori e tralasciando di vietare il prelievo in tutti i Siti Natura 2000, come invece sarebbe stato necessario in attesa della Valutazione di Incidenza, mai richiesta dall’Assessorato prima di novembre 2010; tale D.A. revocava il precedente decreto del 4/6.

Anche il D.A. di settembre, piuttosto che risolvere la questione, introduceva ulteriori e non dovute limitazioni.

Per fortuna, Legambiente ha impugnato anche il D.A. del 12/8/2010, e questa volta ha ottenuto una sospensione totale (chiarissimo il primo capo di impugnazione ed il conseguente accoglimento: “nella parte in cui continua ad essere applicato malgrado sia stato definito provvisorio”).

Non esistendo più, quanto ad efficacia, il D.A. del 12/8, il calendario venatorio approvato con D.A. del 4/6 ha ripreso vigore, sia pure con le limitazioni dovute all’ordinanza 638/2010.

Con l’ultimo D.A. pubblicato il 16/12, l’Assessore D’Antrassi non ha fatto altro che prendere atto della situazione, senza complicarsi ulteriormente ed inutilmente la vita come aveva fatto il suo predecessore.

Quindi la caccia è aperta su tutto il territorio siciliano, ad eccezione dei Siti Natura

2000(Zps e Sic) ed il WWF farebbe bene ad interessarsi in prima persona (e non per il tramite di associazioni collegate) delle vicende e del contenuto dei provvedimenti giudiziari, prima di sparare sentenze affrettate e creare ingiustificati allarmismi.

Cogliamo l’occasione per diffidare gli associati WWF dal provocare incidenti con il proprio personale volontario o dall’indurre in errore gli organi di vigilanza, avvertendoli che li riterremo civilmente e penalmente responsabili di ogni pregiudizio arrecato ai cacciatori, nostri associati e non.