Comune Nicosia istituisce ufficio a sostegno dei cittadini per presentare ricorsi per bollette rifiuti TIA

tiaAl Comune di Nicosia, presso l’ufficio del Gabinetto del primo cittadino, istituita una postazione a “soccorso” dei cittadini per la compilazione di ricorso e richiesta di sospensione avverso le bollette rifiuti TIA 2007 da presentare alla società EnnaEuno.
Viene fatto presente nella nota che l’atto è illegittimo e nullo per inesistenza della delibera n. 14 del 14.3.06, e che l’atto è nullo e illegittimo per difetto di legittimazione attiva di EnnaEuno. Inoltre, l’atto è illegittimo per erronea duplicazione degli immobili con conseguente doppia imposizione; che l’atto impugnato è illegittimo e nullo per difetto di motivazione, generico ed astratto; che l’atto impugnato illegittimo e nullo per inesistenza del credito tributario vantato; che l’atto impugnato illegittimo e nullo per decadenza; che in considerazione dell’anno di imposta a cui ascende la pretesa riscossione, il diritto a riscuotere si è estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell’art 2948 cc; che l’atto impugnato è vessatorio, nullo ed illegittimo per temerarietà della lite; che l’atto è nullo per la nullità della notificazione.
Preliminarmente
1) illegittimità e nullità per l’inesistenza della citata delibera del comune di Nicosia n.14 del 14.3.2006.
L’Ato EnnaEUno spa, pone a fondamento dell’imposizione la tariffa di igiene ambientale approvata dal comune di Nicosia con delibera n. 14 del 14.3.06 (all.2). In realtà con tale delibera il Comune di Nicosia non ha approvato la TIA 2006, come falsamente affermato, ma solo la TIA 2005. Ne consegue che la tariffa cui si fa riferimento non è mai stata approvata dal Comune, ma solo dall’ATO , approvazione viziata per incompetenza assoluta della società d’ambito, come confermato più volte dalla giurisprudenza. Non solo, ma il Comune con delibera 16/07 ha annullato la tariffa 2006 approvata dall’Ato e con le successive delibere nn. 51/08 e 98/08 Il Consiglio Comunale non approvava la TIA per l’anno 2006 (all.3 – 4)).
2) Illegittimita’ e la nullita’ per il difetto di legittimazione attiva di EnnaEuno spa.
L’avviso di pagamento de quo è stato emesso da EnnaEuno spa in liquidazione, che agirebbe quale società “controllante” la Sicilia Ambiente spa che per l’anno 2007 ha svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia non è dato evincere quale sia il titolo giuridico legittimante EnnaEUno a riscuotere i crediti per conto di Sicilia Ambiente. La fondatezza di questa eccezione è di importante rilevanza atteso che il contribuente deve avere la certezza di assolvere l’imposizione tributaria- ove dovuta- a persona legittimata a riscuotere il credito per conto di altri liberandolo da future imposizioni per conto di chi, nel caso di specie, ha realmente svolto il servizio. In buona sostanza non è dato conoscere se un giorno anche Sicilia Ambiente emetterà per lo stesso anno ulteriore avviso di pagamento con conseguenziale nuova imposizione tributaria.
3) Illeggittimità e nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, generico ed astratto
L’atto impugnato è nullo per difetto di motivazione e genericità dello stesso ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, la quale prescrive l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, nonché in palese violazione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212 del 2000), L’atto impugnato, si limita, invece, semplicemente a riportare la presunta richiesta di pagamento, senza indicare in modo circostanziato le motivazioni e i presupposti di fatto e di diritto su cui si basa. Invero, dallo stesso, non si evince nulla, comportando, una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale in questo modo, non viene messo in condizione di poter individuare agevolmente, il rapporto giuridico oggetto di contestazione, non viene messo in condizione di conoscere le motivazioni su cui si basa la pretesa e, neanche, il criterio logico – giuridico che ha indotto l’ufficio a determinare le somme richieste, ciò in violazione del principio inderogabile di chiarezza e motivazione degli atti impositivi, sancito dall’art. 7 della l. n. 212/2000. Peraltro occorre sottolineare che lo stesso è privo di ogni e qualunque indicazione e specificazione, invero manca l’indicazione delle modalità del termine e dell’organo giurisdizionale cui e’ possibile ricorrere. L’assunto dell’ente resistente, dunque, è generico ed astratto, pertanto, nullo ed illegittimo, come acclarato da giurisprudenza costante, secondo cui ogni atto amministrativo e tributario, nel rispetto dell’art. 3 della L. 241/90, deve essere adeguatamente e congruamente motivato,

4) illegittimità e la nullità dell’ atto impugnato per decadenza.
La richiesta di pagamento di cui all’atto impugnato è relativa a somme presuntivamente dovute per l’anno 2007, pertanto, ogni diritto alla riscossione, vantato, subisce il pregiudizio della decadenza di legge, posto che gli Enti preposti ed aventi titolo, non hanno provveduto, nei termini di legge, alla notifica rituale e regolare degli atti, interrompendo, così, i termini di decadenza.
Invero, nella fattispecie trova applicazione la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in virtù del quale, la riscossione dei tributi locali, può avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Posto che la dichiarazione o denuncia non è più obbligatoria, e, dunque dall’anno 2007 non è dovuta, ne tantomeno può essere richiesta dall’ente impositore, essendo stata legislativamente abrogata ex LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, discende e consegue la decadenza di riscossione dell’imposta. Precisato ed appurato, dunque, che la dichiarazione non occorre che sia effettuata, la decadenza inizia decorrere dall’anno in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, dunque, essendo l’anno in contestazione il 2007, applicando il termine quinquennale, si ottiene quale termine ultimo, per la notifica dell’atto impositivo, la data del 31/12/2012, ed essendo l’avviso di pagamento de quo notificato in data 03/01/2014, è evidente la decadenza dell’ente a richiedere il pagamento. Entro tale termine quinquennale, decorrente dall’anno 2007, ossia l’anno di pagamento del tributo, andavano notificati al ricorrente, a pena di decadenza, le esternazioni della pretesa impositiva ed il conseguente compimento del procedimento di riscossione al fine di non lasciare indefinitamente il ricorrente esposto alla pretesa del fisco e menomato, per la distanza temporale tra fatto e contestazione, nel diritto alla difesa. Da ciò discende inevitabilmente la tardività della notifica, causa per l’appunto della decadenza che con il presente ricorso si intende eccepire e la l’illegittimità degli atti oggetto di impugnazione del presente giudizio.

5) l’illegittimità e la nullità dell’ atto impugnato per prescrizione
L’atto impugnato è illegittimo e nullo, essendo il diritto a riscuotere estinto e prescritto, ex art. 2948 c.c.. L’applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010. La ratio su cui si fonda il ragionamento del Giudice di legittimità risiede nel fatto che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 del Codice civile che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale. Nella fattispecie, la notifica dell’atto impugnato è avvenuta il 03\01\2014, per cui considerando che l’anno in considerazione è il 2007, il diritto a riscuotere essendosi estinto e prescritto il 31\12\2012, determina la tardività, illegittimità e nullità dell’atto impugnato.
6) l’illegittimità, la nullità dell’atto impugnato per temerarietà della lite
Nel caso che qui ci occupa, la richiesta di pagamento è ingiusta e vessatoria stante, tra l’altro, le sentenze già emesse da questa Ecc.ma Commissione Tributaria adita. La avviso di accertamento e il comportamento posto in essere dall’Ente impositore hanno obbligato il contribuente a presentare ricorso, istaurare un procedimento tributario assolutamente superfluo, per cui siamo dinanzi ad un’ipotesi di “abuso del diritto”, ossia di condotte illegittime per cui il contribuente può avanzare domanda di danno processuale, chiedendo la responsabilità ex art. 96 c.p.c.. Tale disposizione, intitolata “responsabilità aggravata“, così dispone:
1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
Volendo concretizzare il precetto, è risarcibile la condotta della parte che abbia agito o resistito senza la normale prudenza, ossia che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa, mentre non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno, naturalmente laddove ciò risulti (danno patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico.
Nel caso di specie considerate le circostanze sopra descritte, tra cui, in ultimo, l’astuta nota di credito allegata all’atto impugnato, credito mai rimborsato all’odierno ricorrente, nonostante la richiesta di rimborso (all. 5), essendo la società resistente in liquidazione, non vi è dubbio che l’ente impositore abbia agito abusando, in modo clamoroso, della propria posizione, per il recupero di un credito palesemente non dovuto, obbligando l’odierna ricorrente a dovere affrontare un giudizio assolutamente ingiustificato, con oneri di ogni genere per contrastare una ingiustificata ed erronea iniziativa nonché ad affrontare pesanti e gravosi disagi conseguenti alla stessa.
7) Nullità dell’atto impugnato per nullità della notificazione.
Da non sottacere che sotto altro profilo l’atto impugnato è nullo poiché è nulla la notificazione dello stesso effettuata da società non legittimamente autorizzata a tale incombenza.
8) richiesta sospensiva ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 546/92
Da quanto sopra eccepito e dedotto risultano evidenti sia la sussistenza del fumus boni iuris, essendo palese la fondatezza del ricorso, che del periculum in mora, essendo la società resistente in liquidazione e, pertanto, difficoltoso un eventuale recupero in caso di pagamento.
Tanto premesso, l’odierno/a ricorrente
Chiede
Che l’On.le Commissione Tributaria:Provinciale di Enna
Voglia
Accogliere il ricorso e per l’effetto, annullare o con qualunque altra statuizione rendere privo di efficacia l’atto impugnato, per i motivi di cui in narrativa, previa sospensione dello stesso, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 546\92, sussistendo sia il fumus boni iuris, sia il danno grave, stante che la richiesta di pagamento è ingiusta vessatoria
In subordine e senza alcun recesso dalle superiori eccezioni nella non temuta ipotesi in cui Codesta Commissione dovesse ritenere valido l’atto impugnato, e , pertanto ritenere dovute le somme richieste, compensare tali somme con quelle portate dalla nota di credito n. . 43170 allegata all’avviso di pagamento
Chiede, altresì, la condanna anche ai sensi dell’Art. 96 CPC, del resistente ENNAEUNO SPA in liquidazione in persona del leg. rappr. p.t. in virtù della manifesta temerarietà dimostrata.


Istruzioni per la compilazione e presentazione del ricorso tributario
Parte I° Compilazione
1) Il ricorso va compilato in ogni sua parte mediante l’inserimento del nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, indirizzo e numero telefonico o mail (ove c’è)
2) Deve essere anche indicato il numero della fattura (si trova nel riquadro in alto a destra dove è scritto: Comune di Nicosia Servizi di Igiene Ambientale Tariffazione Igiene Ambientale n……. del 2/12/2013) e la data in cui vi è arrivata/notificata la fattura.
3) Dopo averlo compilato tutto fare una fotocopia.
3) Inserire la data di compilazione e firmare entrambe le copie in originale.
Parte 2° Invio
Il ricorso essere inviato ad ENNAEUNO S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in 94100 Enna, Piazza Garibaldi n. 1 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della fattura impugnata .
L’invio può avvenire :
1) mediante raccomandata a.r. senza busta (l’atto va ripiegato in tre parti, evidenziando Mittente ed indirizzo del destinatario,i). La copia della raccomandata e l’avviso di ricevimento andranno depositati, insieme al ricorso, alla Commissione Tributaria provinciale di Enna;
2) mediante presentazione, recandosi presso la sede legale di ENNAEUNO di Enna, Piazza Garibaldi 1. L’addetto al ricevimento degli atti vi rilascerà una ricevuta che andrà poi depositata, unitamente al ricorso, alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna;
3) mediante notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario Tribunale di Enna. In questo caso l’atto dovrà essere in duplice copia e corredato da relata di notificazione. L’originale con la relata andrà depositato in Commissione Tributaria.
Parte 3° Deposito
Entro 30 giorni dall’invio il ricorso va depositato presso gli Uffici della Commissione Tributaria provinciale di Enna, Viale DIAZ ( dopo il Tribunale ), unitamente alla prova dell’invio (ricevuta della racc.a.r. o ricevuta di presentazione o relata di notifica).
Al ricorso va allegata anche la fattura in originale ( fare una fotocopia e conservare).
Il deposito del ricorso de’essere effettuato unitamente alla nota di iscrizione a ruolo (che si fornisce in copia) preventivamente compilata, sottoscritta e datata, nonché munita di contributo unificato (fino all’importo della fattura contestata di €.2.583,28) da ritirare presso qualunque tabaccaio, per l’importo di €.30,00