· il gestore ha messo a disposizione dell’autorità d’ambito il periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa del depuratore?
· Sono stati redatti gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura divisi per: Utenti serviti da impianti funzionanti; utenti non serviti di impianti di depurazione per cui è in atto attività di progettazione; utenti non serviti per impianti temporaneamente non attivi per manutenzione; utenti non serviti da impianti di depurazione per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione?
Non essendoci tali elenchi a disposizione dei cittadini, questi non potevano sapere dello stato di sussistenza del servizio per il quale è stato incassato un tributo a fronte di una mancanza di servizio che con molta chiarezza la sentenza della Corte Costituzionale 335/08 dichiarava la illegittimità dell’art.14 c.1 legge n.36/94 e, quindi, del tributo non dovuto.
Noi come associazione di cittadini riteniamo che il mancato funzionamento del depuratore determina il diritto alla restituzione delle somme impropriamente introitate e qualora fosse necessario possiamo produrre copiosa giurisprudenza che dimostra la bontà delle nostre affermazioni”.