Su TARSU Comune Sperlinga inciampa anche sul 2011

attenzione-tarsuBuone notizie per i contribuenti, con sentenza depositata nei giorni scorsi la Commissione Provinciale Tributaria di Enna ha annullato l’avviso di pagamento emesso dal Comune di Sperlinga a titolo di TARSU per l’anno 2011. Quindi, dopo essere state travolte le pretese tributarie relative alle annualità 2009 e 2012 i Giudici tributari hanno ritenuto illegittimi anche gli avvisi di pagamento emessi dal Comune per l’anno d’imposta 2011. Le motivazioni di tale annullamento sono sempre le stesse e riguardano l’incompetenza dell’organo comunale che ha approvato gli atti amministrativi presupposti (la Giunta al posto del Consiglio) e la tardività nell’approvazione delle tariffe TARSU rispetto all’anno d’imposta. In sostanza, per i Giudici, il Consiglio comunale, unico organo istituzionale competente, avrebbe dovuto approvare il tributo locale prima dell’inizio dell’anno d’imposta 2011 e non durante il medesimo anno. Il Consiglio comunale ha così violato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie in considerazione che la scelta volitiva-impositiva non è stata adottata l’anno precedente a quello d’imposta compre preteso dallo Statuto del contribuente. Se il Comune di Sperlinga decidesse di estendere a tutti i contribuenti gli effetti di tale sentenza, il dissesto finanziario sarebbe garantito visto che tutte le manovre finanziarie degli ultimi anni relative alla TARSU presentano i medesimi vizi di legittimità.
Non ci resta che conoscere il parere di Massimo Greco animatore, anche questa volta, dei ricorsi in questione. “Essendo stato anch’io amministratore per tanti anni mi pongo il problema degli effetti di tali sentenze sui bilanci comunali, tuttavia in punto di diritto va detto che i Giudici tributari si limitano ad annullare i singoli avvisi di pagamento impugnati disapplicando e non annullando le delibere presupposte. Pertanto le articolazioni tariffarie rimangono in vita nell’ordinamento comunale con efficacia cogente nei confronti di tutti coloro che non hanno ottenuto la medesima sentenza. Cosa diversa sarebbe se ad essere impugnati fossero non gli avvisi di pagamento ma direttamente gli atti amministrativi presupposti. Infatti l’eventuale annullamento da parte del TAR di una delibera potrebbe avere effetti erga omnes nei confronti di tutti i contribuenti. Quindi gli amministratori possono stare tranquilli sotto questo aspetto”.