Il Tribunale di Enna, composto dal Presidente, Ottavio Grasso, e giudiciAlessandra Maria Maira e Marco Lorenzo Minnella ha pronunciato la seguente sentenza:
visto l’art. 530 c.p.p. assolve Antonello Catania dal reato a lui ascritto al capo A) per non evere commesso il fatto:
visto l’art. 531 c.p.p. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Crisafulli Vladimiro, Grimaldi Ugo Maria, Galvagno Michele e Tumino Carmelo, per il reato loro ascritto al capo E) dell’imputazione perchè estinto per intervenuta prescrizione;
visto l’art 530 c.p.p. assolve Crisafulli Vladimiro, Grimaldi Ugo Maria, Galvagno Michele, Tumino Carmelo e Rabbito Gaetano del reato loro ascritto al capo F) per non avere commesso il fatto:
assolve Marchì Giuseppe Salvatore, Costanza Francesco Antonio Cateno, Scornavacche Giuseppe Nunzio, Assennato Giuseppe, Castrogiovanni Giuseppe dal reato loro ascritto al capo F) perchè il fatto non sussiste;
dichiara di non doversi procedere nei confronti di Crisafulli Vladimiro, Grimaldi Ugo Maria, Galvagno Michele, Tumino Carmelo, Marchì Giuseppe Salvatore, Costanza Francesco Antonio Cateno, Scornavacche Giuseppe Nunzio, Assennato Giuseppe, Castrogiovanni Giuseppe e Rabbito Gaetano per il reato ascritto al capo G) dell’imputazione, perchè estinto per intervenuta prescrizione;
visto l’art. 530 c.p.p. assolve Prestifilippo Maurizio e Rabbito Gaetano del reato loro ascritto al capo H) per non avere commesso il fatto
Assolve Costanza Francesco Antonio Cateno, Catania Antonino, Marchì Giuseppe Salvatore, Scornavacche Giuseppe Nunzio, Assennato Giuseppe, Castrogiovanni Giuseppe, Prestifilippo Maurizio, Catania Antonino e Rabbito Gaetano per il reato loro ascritto al capo I) dell’imputazione, perchè estinto per intervenuta prescrizione;
visto l’art. 530 c.p.p. assolve Enna Euno S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore dal reato ad essa ascritto al capo J) perchè il fatto non sussiste
visto l’art. 240 c.p. ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, ove non già disposta;
visto l’ert. 541, comma secondo, c.p.p. rigetta la richiesta di condanna alle spese a carico delle parti civili e per l’effetto compensa per intero le spese processuali;
visto l’art. 544 c.p.p. fissa in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Enna. Processo Ato Rifiuti, per ex CdA onorevoli prescrizione, chieste condanne per altri imputati