Enna: Giunta comunale chiede parere legale su Tarsu 2009-2010

tarsu1Enna. La Giunta comunale, due giorni prima della fine dell’anno, ha adottato l’atto deliberativo n. 273, con il quale si da incarico ad un avvocato, “individuato tra quelli iscritti all’albo degli avvocati esterni di fiducia dell’Ente”, per “richiedere parere legale sul contenzioso Tarsu 2009 e 2010 e sulla necessità di provvedere eventualmente ad impugnare gli atti innanzi alla suprema Corte di Cassazione”. Il legale al quale si chiede il parere “pro veritate” è l’avv. Roberto Pignatone, professore di diritto tributario dell’università di Palermo, che si presume in tempi rapidi dovrà fornire all’amministrazione il suo giudizio “sull’intera vicenda della Tarsu 2009 e 2010 in modo da evitare ulteriori danni per l’Ente”. “Io non credo –dice il presidente del Centro studi “Romano”, Mario Orlando- che il professionista incaricato possa trovare argomenti per ribaltare la motivazione riportata in centinaia di sentenze della Commissione tributaria provinciale e regionale e della Corte dei Conti. Per comprendere la vicenda bisogna partire, per quanto riguarda il 2009, dalla determina sindacale n. 94/2009 dell’allora sindaco Agnello con la quale aveva provveduto a determinare la Tia, considerato che l’Ato, nonostante le sue continue richieste, non si è degnato di trasmettere il piano economico. Determina a sua volta revocata il 21/4/2010 perché, essendo stata impugnata da parte dell’Associazione consumatori, il Tar, valutata la fondatezza del ricorso, in ordine alla competenza del Consiglio comunale quale organo deputato a determinare le aliquote inerenti la Tia, ha concesso la sospensione del provvedimento. Non solo. L’importo del costo del servizio, come si evince dalla delibera di Consiglio comunale n.73/2009, non è stato neanche inserito nel bilancio di previsione 2009. La quasi identica cosa è avvenuta per la Tarsu 2010 che, approvata con delibera di giunta n. 126 del 25/10/2010, come si legge in tutte le sentenze, anch’essa, essendo viziata da incompetenza funzionale dell’organo deliberante, è illegittima. E’ altresì illegittima –continua Orlando- la delibera del consiglio comunale n. 40/2011 con la quale si volevano sanare gli errori commessi in precedenza in quanto, come recita la sentenza n.86/2013 della Commissione tributaria regionale, non può esplicare gli effetti sananti, sia per il principio di irretroattività, sia perché non può intervenire a sanare un atto che è nullo in origine per incompetenza funzionale dell’organo che lo ha emesso. Aggiungo anche –conclude Orlando- che la Corte dei conti, Sezione unite per la Regione siciliana, con parere n. 67/2010, richiesto dal Comune di Enna, si è espresso sostenendo che il comune di Enna, anche se ente dissestato, non poteva rideterminare le aliquote inerenti la tassa rifiuti successivamente al termine previsto dal primo comma dell’art. 69 del decreto legislativo n. 507/1993, cioè a dire dopo la data di approvazione del bilancio di previsione. Insomma, ritengo improbabile che ci possa essere un cambio di rotta rispetto a quanto decretato da Ct e Corte dei conti”.

Giacomo Lisacchi