Centro studi Romano e Assoconsumatori assieme nell’infinita battaglia sulla Tarsu 2009

tarsu 2009Centro studi sen. Antonio Romano e Assoconsumatori sono di nuovo sul piede di guerra e annunciano un nuovo round nell’infinita battaglia sulla “Tarsu” 2009 che vede fronteggiare il Comune di Enna e i cittadini. La recente sentenza della Commissione tributaria regionale n. 491/21/2016 ha rinfocolato una vecchia diatriba sulla legittimità delle tariffe 2009 approvate dalla Giunta municipale, organo ritenuto incompetente, con delibera n. 126 del 25/5/2010, successivamente ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n.40 del 16/5/2011. La sentenza ribalta di fatto i verdetti della Commissione tributaria provinciale di Enna che si è pronunciata a favore dei contribuenti. Per la Commissione tributaria regionale, presieduta da Michele De Maria, la variazione tariffaria, anche se illegittimamente approvata e con retroattività dalla G.M., essendo il Comune di Enna in dissesto “alla data di approvazione della deliberazione in questione –autorizzava l’ente comunale ad approvare le nuove aliquote Tarsu oltre il termine di legge”. Nela sentenza si legge anche che “la variazione tariffaria era stata ponderata, nell’ottica della copertura integrale del costo di gestione del servizio, nel rapporto tra entrate e uscite dell’esercizio finanziario di competenza”. Per cui, visto che era stata prevista nel bilancio di previsione, “non appare irragionevole che la convalida potesse esplicare i propri effetti di ratifica”. Fatto quest’ultimo contestato dalle due associazioni che affermano che “nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, delibera n. 73 del 20/7/2009, non è riportata nessuna cifra tributaria sia in entrata che in uscita relativa alla Tarsu”. Dunque, in questo scenario si registrano le dichiarazioni di disapprovazione dei due presidenti, Mario Orlando e Pippo Bruno, che parlano anche di palese contraddizione da parte della stessa Commissione tributaria regionale. “Non è possibile – dicono- che la Commissione sezione 21 di Caltanissetta presieduta dallo stesso presidente Michele De Maria, seppur con relatore e giudice differenti, per la stessa Tarsu 2009 sentenzia in modo diverso e del tutto contraddittorio. Nella sentenza n. 86/21/2013 -affermano Orlando e Bruno- la Commissione, nel citare la deliberazione della Corte dei Conti n. 67/2010, relativa all’applicazione delle aliquote Tarsu per l’anno 2009, sottolineava che il Comune di Enna, ente dissestato, non può rideterminare le aliquote inerenti la tassa dei rifiuti successivamente al termine previsto. Quindi precisava che la delibera della G.M. n. 126 del 25-5-2010 è illegittima, in quanto viziata da incompetenza funzionale dell’organo deliberante. Altresì illegittima –scriveva- la delibera del Consiglio comunale di ratifica in quanto non può esplicare gli effetti sananti, sia per il principio di retroattività, sia perché non può intervenire a sanare un atto che è nullo ab origine. Per cui riteniamo che, anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 8113/2010 che fece scalpore in tutta Italia, ci siano le condizioni per impugnare la sentenza 491/2016 in Cassazione”.

Giacomo Lisacchi