A cosa vi riferite quando parlate di aspetti sufficientemente chiariti?
“Già nel novembre 2011, il Comune di Enna si era appellato alla CT regionale contro una sentenza della Commissione provinciale riferita sempre alla Tarsu 2010. La Commissione regionale, con sentenza n. 314, nelle motivazioni di rigetto scrive che la competenza è del Consiglio comunale e che lo stesso non poteva ratificare la precedente deliberazione della Giunta municipale, intendendo così sanare un atto con efficacia retroattiva. Ne, tanto meno, si può portare a giustificazione, come si legge nell’appello, il fatto che nel 2010 il Comune di Enna, essendo ente dissestato, poteva sforare il termine per l’approvazione delle tariffe. Circostanza questa che la Corte dei Conti ha chiarito in modo inequivocabile con deliberazione n. 67/2010, sostenendo che il Comune di Enna, seppur all’epoca ente dissestato, non poteva rideterminare le aliquote inerenti la tassa dei rifiuti successivamente al termine previsto. Ma c’è di più. Non si possono applicare le tariffe del 2009 per il 2010 per il semplice fatto che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, delibera n. 73 del 20/7/2009, non è riportata nessuna cifra tributaria relativa alla Tarsu”. Così come a nulla vale, a nostro modesto parere, il riferimento che si fa nell’appello ad alcune sentenze del Tar di Catania, il quale, avendo ricevuto tardivamente alcuni atti di avvisi di pagamento impugnati da parte dell’Associazione consumatori, ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza però entrare nel merito della questione”.
Giacomo Lisacchi