Enna. CGA sospende sino a luglio richiesta risarcimento di 10,5 mln su negazione impianto fotovoltaico

Enna. Decisione sospesa fino a luglio in attesa che un tecnico ministeriale possa certificare alcuni punti e chiarire, così, meglio la vicenda. E’ quanto deciso dl Consiglio di Giustizia amministrativa in merito al ricorso del Comune contro la richiesta di risarcimento di 10 milioni 526 mila 205 euro della società agricola Cascio per essersi vista negare l’autorizzazione a costruire un impianto fotovoltaico.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha fatto un’ordinanza istruttoria per acquisire nuovi elementi e in un certo senso questo frena l’ipotesi del Tar che aveva invece condannato il Comune.
Nelle prime ore era invece circolata la voce di una vittoria del Comune nel ricorso facendo presagire che tutto fosse stato chiuso ma così non sarà; questa decisione potrebbe essere letta con un cauto ottimismo per il Comune ma bisognerà attendere l’udienza di luglio per avere la certezza del risultato.

Riceviamo e pubblichiamo:
Nell’ordinanza del CGA si evince che il danno alla società cascio esiste che tale danno viene evidenziato dal fatto che l’autorizzazione poteva essere rilasciata entro il 19/03/2012 “ACCERTATO” come si evince dall’ordinanza, che non è in discussione il danno ma per l’ammontare dell’importo il CGA vuole che venga chiarito alcune aspetti tecnici è necessario approfondire una serie di elementi di fatto al fine di stabilire se, qualora il procedimento amministrativo fosse stato tempestivo (comportamento alternativo), l’originaria ricorrente avrebbe avuto una seria e qualificata possibilità di accedere al V conto energia, e quindi non avrebbe perduto la relativa tariffa incentivante (evento di danno), che, secondo la sua prospettazione, rappresenta, più della semplice autorizzazione, il bene della vita cui aspirava;

– a tal fine è necessario disporre una verificazione tecnica, incaricando di tale incombente la competente Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico, nella persona del suo Dirigente generale, con facoltà di delega ad un dirigente di comprovata esperienza e indipendenza di giudizio, formulando i seguenti quesiti:

(i) premessa una ricostruzione generale della disciplina concernente il V conto energia, con particolare riferimento alle condizioni, ai presupposti e ai termini per accedervi, accerti il verificatore se, qualora l’autorizzazione fosse stata rilasciata entro il 19.3.2012, la società odierna appellata sarebbe riuscita, secondo un calcolo probabilistico, ad accedere al beneficio in scadenza il 6.7.2013, ovvero entro tale data a costruire il relativo impianto e ad ottenere l’attivazione della connessione;

(ii) a tale fine ultimo, illustri il verificatore quali sono, nella generalità dei casi assimilabili a quello di specie, i tempi medi di realizzazione degli impianti del tipo di quello della società appellata e i tempi di attivazione della connessione, per poi confrontare tali dati generali con gli elementi concretamente e specificatamente ricavabili dalla documentazione di causa, ivi compresa la nota dell’Enel dell’11.5.2010 rinvenibile in atti;

(iii) relazioni inoltre il verificatore sulla vigenza nel tempo delle tariffe incentivanti, precisando se gli incentivi siano destinati a mutare nel tempo e mediamente N. 00760/2017 REG.RIC. secondo quale andamento, nonché sulle differenze tra il V conto energia, che in tesi il privato avrebbe perduto a causa del ritardo amministrativo, ed eventuali altre tariffe incentivanti che in epoca successiva quello stesso privato avrebbe potuto richiedere ed ottenere; – il verificatore eseguirà l’incarico avviando i lavori entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dandone notizia alle parti e al Consiglio, proseguendoli nel contraddittorio tra le parti e i periti da esse eventualmente nominati, per poi depositare nei successivi 45 giorni, presso la Segreteria di questo Consiglio, a compimento dell’incarico, una documentata relazione tecnica in risposta ai quesiti sopra indicati; sicché, nell’evidenza di un pregiudizio grave ed in tesi irreparabile derivante dall’immediata esecuzione della sentenza, in ragione dell’entità della somma liquidata e degli effetti che potrebbero riverberarsi nelle condizioni date sul bilancio comunale (v. doc. 2 allegato all’appello), appare prudente sospenderne gli effetti sino al compimento dell’istruttoria e alla decisione del merito dell’appello, accogliendo l’istanza cautelare; Riservata all’esito dell’istruttoria ogni altra decisione, anche sulle spese, e rinviata la causa all’udienza pubblica del 4 luglio 2018 alle ore 10.00


n.d.r.: Nella stessa ordinanza del Cga viene scritto che il ricorso del Comune presenta apprezzabili profili di fondatezza sia per quanto riguarda la scansione temporale che sull’eventuale quantum in caso di risarcimento. Il comune contesta inoltre che dopo la decisione del Tar la società modificò il progetto ridimensionandolo.