L’On.Lantieri ha presentato un disegno di legge per arginare il drammatico fenomeno degli incendi

L’On.Luisa Lantieri ha presentato un disegno di legge incentrato sugli strumenti possibili atti ad arginare il drammatico fenomeno degli incendi che devastano sempre con maggiore intensità la nostra isola e ormai in periodi sempre più lunghi.
“E’ fatto risaputo che gli incedi boschivi producono effetti devastanti all’ambiente e conseguenti danni sul fronte economico ed è altrettanto noto che le cause determinanti la maggior parte degli incendi sono da attribuire all’uomo di più per dolo che per colpa – fa presente la deputata regionale Luisa Lantieri – che continua: è del tutto evidente che la conservazione e protezione delle aree boschive dagli incendi rappresenta una imprescindibile impellenza alla quale il Parlamento regionale e il Governo non può sfuggire. Più concretamente si tratta di adeguare strumenti di contrasto sul territorio finalizzati alla prevenzione e contestualmente alla cura. In tal senso la norma che si propone interviene sui fattori predisponenti gli incendi, legati alle condizioni in cui versano le nostre aree, le azioni di prevenzione e lotta, le attività di repressione e gli interventi di restauro delle superfici incendiate. L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di una prevenzione complessiva atta ad investire di un ruolo preciso gli enti locali e i loro cittadini attraverso un concreto e profondo processo di responsabilizzazione che tuteli e metta in salvaguardia l’immenso patrimonio boschivo siciliano”.

Art. 1.
Finalità, definizioni ed azioni
1. La Regione Sicilia persegue, con la presente legge, la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
b) incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ovvero il luogo dove l’area naturale e quella urbano/rurale, si incontrano e interferiscono reciprocamente. Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell’insediamento urbano/rurale, sia come incendio boschivo che successivamente vada ad interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;
c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l’ha messa in atto;
d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;
e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;
f) Sistema operativo regionale antincendi boschivi, di seguito detto Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale, per effetto della stipulazione di appositi accordi e/o convenzioni, può avvalersi delle Istituzioni dello Stato di cui all’articolo 2, preposte dalla normativa vigente, del volontariato di cui all’articolo 3, e di soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui al comma 3. Il Sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso.
3. In applicazione del Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi boschivi (A.I.B.) la Regione Sicilia provvede a promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;

Art. 2.
Previsione e dichiarazione stato di massima pericolosità
1. La Giunta regionale ai fini della prevenzione e dell’organizzazione della lotta attiva coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull’utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio.
2. La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite l’analisi dell’andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto alle decisioni per tutte le attività di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosità.
3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro Funzionale Arpa Sicilia, dichiara lo stato di massima pericolosità per l’intero territorio regionale, ovvero anche per aree limitate, purché precisamente individuate.
4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione Sicilia, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali ed ai cittadini.
5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al sistema operativo AIB, e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.
6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l’applicazione dell’articolo 10, comma 7.

Art. 3.
Prevenzione in capo ai Comuni
1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione posta in capo al Comune e la prevenzione di spettanza del singolo cittadino proprietario di un fondo agricolo-rurale.
2. Con riguardo alla prevenzione di spettanza comunale, i Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia’ percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale della Regione. Il catasto e’ aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.
3. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
3.Nel caso in cui il Comune non effettui, tramite apposito catasto, il censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta;
3-bis. Ai fini di cui al comma 2, il Corpo forestale dello Regione e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco trasmettono immediatamente al Ccomune i rilievi effettuati a seguito dell’intervento di spegnimento dell’incendio boschivo. I dati rilevati dal Corpo forestale della regione e dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono inoltre immediatamente inseriti nelle mappe delle aree percorse dal fuoco, elaborate con l’utilizzo di sistemi di rilevazione satellitare.

Art. 4.
Doveri di prevenzione posti in capo ai proprietari di fondi agricoli- rurali
1. E’ posto in capo ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto (strade, linee ferroviarie) ed i tralicci di BT e MT, tutti ricadenti nel territorio comunale che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. Ai proprietari o aventi diritti reali, ai conduttori e ai gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, ricadenti nel territorio comunale, di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa di prevenzione antincendio con interventi di pulizia provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti, covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche accidentale, di innesco di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo tali condizioni, senza alcuna alterazione del suolo, quest’ultima consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
3. A tutti i proprietari e/o i detentori di terreni, cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costituzione ed impianto agricolo confinanti o in prossimità di strade comunali e provinciali nonché di ferrovie e autostrade e tralicci di 6T e MT, ricadenti all’interno del territorio comunale, dovranno effettuare, entro il termine perentorio del 1 giugno di ogni anno, la pulitura delle scarpate, il taglio delle siepi vive, delle erbe e dei rami che prospettano su dette strade, predisponendo fasce parafuoco in prossimità degli stessi terreni e/o fabbricati c/o lungo i confini del fondo aventi le seguenti larghezze: non inferiore a 10 metri lineari nei terreni pianeggianti per le normali attività produttive in aree urbanizzate; pari a 20 metri lineari nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 2%, per le attività di campeggio, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive; pari a ml. 50 nei terreni con pendenza superiore al 50%.
4. Nel periodo compreso tra l’1 Maggio ed il 11 ottobre 2018, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture), il divieto assoluto di accendere fuochi o braci, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace; fumare, gettare mozziconi di sigarette dal veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate; di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze Infiammabili nelle aree suddette; di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio.

Art 5
Prevenzione generale
La prevenzione generale comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono pianificati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell’incendio, prevedibili nei luoghi in cui deve essere realizzata la prevenzione stessa.
Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
a) viali o fasce tagliafuoco, le cui caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto indicato nel piano;
b) viabilità silvo-pastorale;
c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;
d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d’acqua utili per l’estinzione;
f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.
2. Le opere e gli interventi di cui all’art.3, identificati e localizzati nell’ambito del piano, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
A fini preventivi e gestionali è ammesso l’uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:
a) diminuzione dell’intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;
b) manutenzione dei viali tagliafuoco;
c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;
d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;
3. L’applicazione del fuoco prescritto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di incendi boschivi la quale – previa valutazione di un progetto esecutivo congiuntamente alla struttura regionale competente in materia di foreste – secondo le modalità ed in conformità a quanto previsto dal piano, prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto esecutivo e condurre l’intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all’uso del fuoco prescritto, appartenente al Sistema operativo regionale antincendi boschivi.

Art. 6.
Divieti e cautele e prescrizioni
1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.
2. E’ sempre vietato l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale di cui all’ articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo dell’anno successivo.
3, E’ sempre vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall’ articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall’alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
b) fuori dai periodi di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all’ articolo 182, comma 6 bis del d. lgs. 152/2006 , effettuato nel luogo di produzione. L’accensione è subordinata alla comunicazione, almeno 48 ore prima dell’inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale ed all’Arma dei Carabinieri;
c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione all’Arma dei Carabinieri competente per territorio, entro 48 ore precedenti l’inizio dell’attività;
d)accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d’artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del Sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
5.Il luogo in cui si procede all’accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6)I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b)sono vietate – entro una distanza di cento metri dai terreni boscati arbustivi e pascolavi – le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c)è sempre vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all’atto dell’evento ed i divieti previsti dall’ articolo 10 della l. 353/2000 .
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d. lgs. 152/2006 , e dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017, nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

Art. 7.
Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi
1.Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti, anche con finalità di prevenzione, attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.

Art 8.
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede a valere sul capitolo 21 5704 del bilancio regionale e, ove possibile, con altri stanziamenti statali e comunitari in materia di tutela e messa in sicurezza del patrimonio naturale.

Art. 9
(Norma finale)
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge della Regione.