Enna: cartelle Tarsu riferite al 2009 e al 2010 ritenute illegittime?

Enna. Migliaia di cartelle di Riscossione Sicilia e del Comune sono pervenute nel dicembre scorso, e continuano a pervenire ancora in questi giorni, ai contribuenti ennesi. “In qualche caso, si tratta di avvisi di pagamento per debiti già estinti e per la quasi totalità – sostiene il Centro studi “Antonio Romano”- di cartelle Tarsu riferite al 2009 e al 2010 e ritenute illegittime”. “Il dato più sorprendente – dice il presidente Mario Orlando- è che in tutte le comunicazioni recapitate dalla società di riscossione ai morosi, o presunti tali, del 2009 e 2010, è specificato che si tratta di un provvedimento del Comune n. 138842 del novembre 2015, notificato al contribuente tra dicembre 2015 e gennaio 2016 con ruolo reso esecutivo nel luglio 2019. A parte che molti contribuenti sostengono di non aver mai avuto notificato nessun provvedimento, in ogni caso, si tratta di cartelle – tuona Orlando – che riportano tributi, come dimostrano numerose sentenze della Ctp e la n 23435/2019 della Cassazione, del tutto illegittime. Tutto questo accade sotto le feste natalizie e con l’inizio del nuovo anno, con le ben note difficoltà economiche, trattandosi di cifre abbastanza considerevoli, che caratterizzano tante famiglie ennesi”. Orlando prende una cartella di un cittadino e fa una disamina. “La Tarsu -afferma – il cui servizio reso è lo smaltimento dei rifiuti, è stata introdotta nel 1993 e nel tempo ha subito numerose modifiche. L’evoluzione normativa della Tarsu ha riguardato anche il termine di decadenza in cui incorre il Comune per riscuotere il tributo. Ad esempio, i termini triennali o quinquennali di decadenza, a secondo se si tratta di riscossione coattiva o di dichiarazioni incomplete, di parziali o ritardi pagamenti ecc. Tali termini, previsti nella Finanziaria 2007, si applicano solo nell’ipotesi che il Comune decida di avvalersi della riscossione del tributo che sia diversa dal ruolo. Nel caso delle cartelle che stanno arrivando in questo periodo agli ennesi, considerato che il Comune di Enna ha deciso di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, come chiarito dalla Cassazione con sentenza 1503/2016, deve sottostare al più breve termine annuale di cui all’art. 72 del d.lgs. n.507 del 1993, mai abrogato, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. Cioè a dire, se il Comune voleva avvalersi del sistema ruolo, lo doveva emettere nel 2010 per la tarsu 2009 e nel 2011 per il 2010”. “Alla luce di tutto ciò –conclude Orlando- stiamo studiando come dare le giuste indicazioni ai cittadini, ma nello stesso tempo siamo disponibili ad un confronto con il sindaco o con l’assessore responsabile dell’ufficio Tributi affinché una volta per tutte vengano chiarite e applicate le leggi in vigore”.

Giacomo Lisacchi