Coronavirus: ordinanza Presidente Regione Sicilia

Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica.
Il Presidente della Regione Siciliana
Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l’art.31 comma 2;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l’altro, dispone che le
autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 e in particolare l’art.2 Misure
urgenti di contenimento sul territorio nazionale che recita “in attuazione dell’art.3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e per le finalità di cui al medesimo
articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei
comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per
territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni
misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 -Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale e in particolare l’art.5 comma 4;
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Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Visto il decreto Rep.626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Coordinatore
interventi ai sensi dell’OCDPC 630/2020 di nomina ai sensi dell’art.1 comma 1 della
citata Ordinanza a Soggetto attuatore del Presidente della Regione Siciliana per
assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della
Regione Siciliana per la gestione dell’emergenza indicata in premessa;
Visto che gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei territori di residenza
da parte di cittadini che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro
o di studio nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia,
Padova, Treviso; Asti e Alessandria;
Considerato che un rientro di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone sopra indicate
potrebbe comportare l’ingresso incontrollato di soggetti a rischio di trasmissione del
virus con grave pregiudizio alla salute pubblica;
Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento
sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della
Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.
ORDINA
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio
regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8
marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale.
2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri
di benessere.
3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere
a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il
contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con
Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per
territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e
dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e
Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni
ferroviarie della Regione Siciliana.
4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente
Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della
Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve
comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo
stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di
spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende
per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze
sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale
della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei
confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
istituzionale della Regione.
Il Presidente
Musumeci