Pietraperzia. Condannato perchè utilizzava su social profilo falso, rigettato ricorso da Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale, accogliendo le richieste del Sostituto Procuratore Generale e le argomentazioni difensive della parte civile sig. S. U. di Caltanissetta (rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Didato), ha rigettato il ricorso proposto dal sig. D.C. G., di Pietraperzia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, Seconda Sezione Penale, che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 4.12.2017 (Giudice Dr. Milano), con cui l’imputato, considerata la continuazione dei reati e considerato più grave il reato di cui al capo A), era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione, con sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali e di costituzione e difesa della parte civile di Caltanissetta, sig. S.U., per complessivi €. 1.311,00, oltre accessori di legge.

In particolare, all’imputato venivano contestati i seguenti reati:
a) del delitto di cui all’art. 494 c.p. “perchè, al fine di procurare a sé un vantaggio, induceva taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, atteso che creava ed utilizzava sul social network www.badoo.it il “profilo” individuato come “OMISSIS” utilizzando abusivamente l’immagine della parte civile, soggetto del tutto inconsapevole di ciò”.
b) del delitto di cui all’art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “perchè, al fine di trarne per sé un profitto, procedeva al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’art. 23 del d.lgs. 196/2013, derivando da ciò nocumento, atteso che, tramite la condotta di cui al capo a), utilizzava e diffondeva sul sito web www.badoo.it un’immagine fotografica raffigurante la parte civile senza il consenso espresso del predetto interessato”.
In Pietraperzia, l’11 settembre 2013.

La Suprema Corte, per effetto del rigetto del ricorso proposto dall’imputato, ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi €. 3.500,00, oltre accessori per legge.