Scioglimento del Comune di Barrafranca. L’incandidabilità di massa non convince

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, tenuto conto delle forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso il buon andamento dell’azione amministrativa, ha deliberato l’affidamento alla gestione commissariale, per 18 mesi, del Comune di Barrafranca. Il Consiglio comunale risultava già commissariato a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri. La questione pone parecchi interrogativi anche  perché ad oggi non risulta pubblicato il decreto di scioglimento. Ne parliamo con Massimo Greco.

Come si giustifica un provvedimento del genere?

La situazione di condizionamento del Comune da parte della criminalità deve essere resa evidente da elementi “concreti, univoci e rilevanti”, che assumano valenza tale da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa comunale. Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per concretezza ed essere assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica.

 

Cosa si intende per univocità e per rilevanza?

Che gli elementi devono avere una chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; la rilevanza si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni del Comune.

 

Ma chi decide tutto questo?

I poteri di accertamento circa l’emersione di tali forme di collegamento o condizionamento sono conferiti dalla legge all’autorità prefettizia competente per territorio che relazionerà al Ministro dell’Interno. Lo scioglimento degli organi di governo del Comune è conclusivamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

Un provvedimento così invasivo dovrebbe essere ampiamente motivato….

 Il provvedimento di scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano d’individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori del Comune considerato infiltrato. Secondo la giurisprudenza le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Comune, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; il provvedimento è quindi rivolto non già ai singoli amministratori, ma all’organo nel suo complesso.

 

Quindi non necessità un preventivo esame di natura penale dei comportamenti individuali degli amministratori?

No, assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione. La norma, infatti, consente l’adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività anche di livello inferiore rispetto a quello che legittima l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza. In altri termini, non è richiesto che gli amministratori siano essi stessi e, dunque direttamente, parte di una associazione mafiosa, piuttosto, diviene fondamentale l’esistenza di un ambiente capace d’intaccare la democraticità dell’azione amministrativa e, di conseguenza, la sua trasparenza, il suo buon andamento e l’imparzialità.

 

Ma ad oggi nulla risulta circa le motivazioni a supporto di tale scioglimento e il Sindaco sembra ancora essere al suo posto…

La proposta ministeriale e la relazione prefettizia saranno pubblicati a breve nella Gazzetta ufficiale congiuntamente al decreto di scioglimento, fatta salva la facoltà del Consiglio dei Ministri di precluderne parzialmente la divulgazione per ragioni di stretta necessità.

 

….anche perché il decreto di scioglimento potrebbe essere impugnato dagli interessati, Sindaco in testa.

Certo, il legislatore ha nel tempo reso il quadro normativo sempre più severo e non so se alcuni effetti collaterali, come l’incandidabilità “di massa” degli amministratori, possano ancora oggi resistere ad uno scrutinio di costituzionalità. Mi sembra strano che il diritto di elettorato passivo di un amministratore (Sindaco, assessore o consigliere che sia) notoriamente “pulito dalla testa ai piedi” possa essere negato in forza di una fattispecie non ancora ben identificata di responsabilità oggettiva.