Agira. Tar: stop all’atto della Regione che dava l’ok alla ditta Fassa sulla cava

I giudici in via cautelare hanno sospeso gli effetti della determina con cui l’ex dirigente generale Tuccio D’Urso aveva ripristinato l’autorizzazione all’impresa veneta.

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La società trevigiana Fassa Bortolo ha ottenuto poter estrarre calcare all’interno di un’area archeologica tutelata ad Agira. Respinto ricorso Siciliantica

Si trascrive il testo della sentenza:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Siciliantica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nunzio Condorelli Caff, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita’, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita’ Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Comune di Agira, non costituito in giudizio;
Fassa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Marchese, Lucia Alfieri, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento n. 4 /18 del 15.06.2018 con il quale il Servizio V ha rilasciato alla Fassa s.r.l. l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di una cava di calcare industriale con marne e argilliti silicee associate, denominata convenzionalmente “Santa Nicolella – Fassa” in territorio di Agira (EN), per un periodo di anni quindici, con scadenza 14.06.2033;
b) della nota 596 del 6.4.2018 della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Enna, inerente “autorizzazione art. 146, D.lvo n. 42/2004 e smi – rilascio condizionato”;
c) degli altri atti prodromici e presupposti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/10/2020: della DDG n. 1079/2020; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/4/2021:
della nota prot. n. 4621 del 9.2.21 del Distretto Minerario di Caltanissetta;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fassa S.r.l. e degli Assessorati regionali resistenti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore il dott. Bartolo Salone nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, e uditi per le parti private i difensori come specificato nel verbale; premesso che, con ricorso depositato in data 11.10.2018, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento:
a) il provvedimento n. 4/18 del 15.06.2018 con il quale il Servizio V ha rilasciato alla Fassa s.r.l. l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di una cava di calcare industriale con marne e argilliti silicee associate, denominata convenzionalmente “Santa Nicolella – Fassa” in territorio di Agira (EN), per un periodo di anni quindici, con scadenza 14.06.2033;
b) la nota 596 del 6.4.2018 della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Enna, inerente “autorizzazione art. 146, D.lvo n. 42/2004 e smi – rilascio condizionato”;
c) gli altri atti prodromici e presupposti;
Premesso, ancora, che con ricorso per motivi aggiunti depositato il 24.10.2020 e contestuale istanza cautelare, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, la Determina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia n. 1079 del 28.8.2020, con la quale il Dirigente Generale ha disposto l’annullamento della determina n. 14/18 del 27.11.2018 con il quale il Servizio V ha pronunciato la decadenza dell’autorizzazione n. 04/18 del 15/06/2018 rilasciata alla Fassa S.r.l.;
Considerato che:
– con memoria del 18.12.2020, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione cautelare degli atti precedentemente impugnati, dando atto che non si era realizzata la condizione alla quale la determina n. 1079/20 aveva subordinato l’avvio dell’attività estrattiva sul sito (ossia, la “revisione del contratto di acquisto dei terreni, diretta a eliminare tutte le clausole e/o patti accessori apposte al suddetto rogito che possano produrre un qualsivoglia effetto giuridico nei confronti dei soggetti Pecorino Giuseppe e Pecorino Biagio e nei confronti di parenti e affini”);
– preso atto delle modifiche contrattuali successivamente intervenute, con la nota prot. n. 4621 del 9.2.21, l’Assessorato resistente ha manifestato il suo favorevole intendimento all’inizio dell’attività estrattiva, comunicata dalla Fassa s.r.l. per il giorno 22.02.2021, e annullato la diffida ad astenersi dal compimento della predetta attività precedentemente intimata alla Fassa s.r.l. con nota prot. 4370 del 08.02.2021;
– la nota prot. n. 4621 del 9.2.21 è stata impugnata con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 24.04.2021, con il quale è stata reiterata, alla luce delle ricordate sopravvenienze, l’istanza di sospensione degli atti già gravati col ricorso introduttivo e col primo ricorso per motivi aggiunti;
– la Fassa s.r.l. e le Amministrazioni regionali si sono costituite in giudizio e hanno resistito al ricorso e ai motivi aggiunti;
Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, appare fondato e assorbente il vizio di incompetenza (dedotto nell’ambito del primo ricorso per motivi aggiunti), poiché dal tenore della determina n. 1079/20 emerge che il Dirigente Generale ha esercitato in via sostitutiva, ma in mancanza del necessario presupposto dell’inerzia dell’organo inferiore, competenze attribuite per materia e per territorio al Servizio V in base all’art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 35/60, di fatto avocando a sé illegittimamente – al di fuori di una previsione normativa abilitante – funzioni riservate ex lege al predetto Servizio.
Considerato che, sempre ad un sommario esame, sembrano sussistere gli elementi fondanti la legittimazione ad agire della parte ricorrente, quale ente esponenziale portatore di interessi collettivi, in termini di radicamento sul territorio e di riferibilità agli scopi statutari dell’interesse oggetto di concreta lesione ad opera dei provvedimenti impugnati (cfr. C. di S., Ad. pl., n. 9/2015).
Ritenuto, inoltre, che sussiste l’allegato pregiudizio, grave ed irreparabile, ai valori archeologici e paesaggistici di cui la parte ricorrente si è fatta promotrice in giudizio, in considerazione della prossima esecuzione dei programmati lavori all’interno dell’area di cava in relazione alle modifiche contrattuali comunicate dalla Fassa s.r.l. all’Assessorato e all’intendimento espresso da quest’ultimo con la nota prot. n. 4621 del 9.2.21.
Ritenuto, pertanto, che l’stanza di sospensione cautelare della Determina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia n. 1079 del 28.8.2020 vada accolta, al che consegue l’automatica reviviscenza degli effetti prodotti dalla determina n. 14/18 del 27.11.2018 con la quale il Servizio V ha pronunciato la decadenza dell’autorizzazione n. 04/18 del 15/06/2018 rilasciata alla Fassa S.r.l.;
Ritenuto, infine, che le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Fassa s.r.l. e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, relativamente alla fase cautelare, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare nei limiti e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
– sospende l’efficacia della Determina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia n. 1079 del 28.8.2020;
– fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021, ore di rito;
– condanna l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e Fassa s.r.l. al pagamento, in solido tra loro, delle spese della fase cautelare, che si liquidano in € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall’art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Bartolo Salone, Referendario, Estensore