Sicilia. Emergenza COVID. L’Ordinanza del Presidente Musumeci va annullata

Sicilia. Emergenza COVID. L’Ordinanza del Presidente Musumeci va annullata
di Massimo Greco

Nei giorni scorsi il Presidente della Regione Siciliana Musumeci, per scongiurare nuove ondate di contagio da COVID, ha emesso una mirata ordinanza secondo cui le persone sprovviste del green pass non possono accedere agli uffici pubblici e agli edifici aperti al pubblico, potendo usufruire dei servizi, anche di quelli resi da privati preposti all’esercizio di attività amministrative, esclusivamente in via telematica, o comunque da remoto.
Il Presidente Musumeci sembra essere recidivo, dimenticando, ancora una volta, che in presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali.
Sotto tale profilo la novella “restrizione” introdotta dal Presidente si pone in contrasto con diversi articoli della Costituzione che fanno divieto a qualsiasi pubblica autorità di imporre ai cittadini prestazioni personali o patrimoniali se non in base alla legge. Ancora, l’ordinanza in questione oltre violare la disciplina di derivazione comunitaria in materia di protezione di dati personali, che costituisce senz’altro materia riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, si pone in contrasto diretto ed evidente con la libertà personale e la libertà di circolazione delle persone.
Infine, l’ordinanza viola anche le attribuzioni riservate allo Stato in materia di profilassi internazionale, essendo ormai pacifico che il bilanciamento tra il principio di solidarietà sotteso all’esigenza di contenere la diffusione del contagio e l’introduzione di limiti alle libertà costituzionali è prerogativa dello Stato.
Appare quindi evidente l’urgenza di provvedere alla tempestiva rimozione dall’ordinamento giuridico dell’ordinanza emessa dal Presidente Musumeci, anche per ripristinare quella “serenità” ad una disciplina che, per ovvie ragioni, deve essere chiara e univoca.

Se ciò non dovesse verificarsi nell’ambito dell’autotutela, sussistono i presupposti perché si provveda all’annullamento straordinario dell’ordinanza, a tutela dell’unità dell’ordinamento, come avvenuto lo scorso anno per un’ordinanza emessa dal Sindaco di Messina.

 

aggiornamento 16 agosti

Covid, temporaneamente sospeso art. 5 in attesa della interlocuzione in corso con Garante Dati

Con provvedimento adottato d’ordine del presidente della Regione Siciliana dal Capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, preposto del Soggetto attuatore per l’emergenza Covid, è stata disposta, in attesa delle risultanze della avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei Dati personali, la temporanea sospensione dell’art.5 della ordinanza n.84 del 13 agosto 2021 su “Accesso dell’utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico”.
Tale provvedimento si inserisce in un più ampio novero di chiarimenti sulla medesima disposizione che costituiranno l’oggetto delle “indicazioni” richieste in merito dal Garante.
I principali chiarimenti contenuti nella circolare del dipartimento regionale della Protezione civile riguardano, in particolare, la esclusione degli uffici giudiziari e degli uffici di Pubblica sicurezza e la effettiva disponibilità dei servizi telematici da parte dei soggetti erogatori, in mancanza della quale resta ferma la modalità tradizionale. Inoltre è precisato che la misura è indirizzata esclusivamente agli utenti e non anche agli operatori. Già ieri il presidente Musumeci aveva anticipato che, prima di dare esecuzione alla misura, si sarebbe attesa la risposta del Garante.