Pubblico o privato? L’Autodromo di Pergusa decida da che parte stare

Pubblico o privato? L’Autodromo di Pergusa decida da che parte stare
di Massimo Greco

Il Consorzio Autodromo di Pergusa è un ente pubblico o privato? E’ una domanda alla quale periodicamente si deve dare una risposta come, del resto, avviene per altri enti dotati di analoga natura giuridica camaleontica. L’occasione ci viene offerta, questa volta, dalla sentenza n. 3378/2021 con la quale il TAR di Palermo ha respinto il ricorso dell’Autodromo di Pergusa avverso l’esclusione determinata dalla Regione Siciliana per il finanziamento del “52° Premio Pergusa Anno 2013”. Per la Regione, il Consorzio Autodromo di Pergusa non può ricevere il richiesto finanziamento perché riservato agli enti privati non lucrativi e non anche agli enti pubblici, quale deve essere considerata l’azienda consortile speciale in questione. Con tale decisione il TAR, ancorchè implicitamente, afferma la natura giuridica pubblica anche del socio ACI, al pari del Comune di Enna e dell’ex Provincia regionale di Enna. Ma così non è! L’ACI, infatti, non ha una cristallina natura giuridica e questa analisi è totalmente assente nella sentenza in commento. L’Automobile club d’Italia è un soggetto giuridicamente anfibio. E’ infatti, ai sensi dello statuto, ente pubblico non economico a base federativa, ma è anche la federazione sportiva nazionale automobilistica, avente quindi, con riferimento alle attività connesse a tale funzione, natura privatistica. L’attività dell’Automobile club d’Italia opera infatti, secondo lo statuto, in due ambiti di attività distinti, ma comunque connessi fra loro: le attività istituzionali e quelle delegate. Le attività istituzionali riguardano i servizi rivolti ai soci, l’educazione e la sicurezza stradale, l’assistenza e l’informazione turistica, nonché l’attività sportiva in campo automobilistico svolta nella qualità di Federazione nazionale sportiva, aderente al CONI e nell’esercizio del potere sportivo. Nello svolgimento delle attività istituzionali l’Automobile Club d’Italia si pone, con oltre un milione di soci, come libera associazione di cittadini che rappresenta e si fa portavoce, anche presso le istituzioni nazionali ed internazionali, delle tematiche inerenti la circolazione stradale. Con riferimento alle attività svolte per delega dello Stato, delle Regioni e delle Province, l’ACI gestisce, con la propria organizzazione e con distinta evidenza contabile nell’ambito del bilancio dell’Ente il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), la riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione, prevista dal d.lgs. n. 446/97, effettuata sulla base di apposite convenzioni di affidamento del servizio stipulate tra le Provincie e l’ACI e la riscossione delle tasse automobilistiche, curata sulla base di apposite convenzioni con le Regioni, dal 1998 titolari del tributo ai sensi della l. n. 449/97.
Orbene, la duplice natura e la separata evidenza a bilancio dei costi e dei ricavi derivanti dalle attività poste in essere giustificano la distinzione che individua esclusivamente nelle attività poste in essere dall’organizzazione consortile degli eventi sportivi di Pergusa, quelle riconducibili alla natura giuridica istituzionale e privata dell’ente. Il Consorzio Autodromo di Pergusa potrebbe, quindi, appellare la sentenza del TAR con buone speranze di ribaltarne il verdetto, ma dovrà pensarci più di una volta. Gridare la natura giuridica privata – al solo fine di recuperare il finanziamento perduto che risale all’anno 2013 – significherebbe auto escludersi dai finanziamenti annuali che riceve dall’ARS perché costituirebbero evidenti “aiuti di stato all’impresa” vietati dalle norme del Trattato europeo.
Decida il Consorzio Autodromo di Pergusa da che parte stare, delle due l’una!