Tari per case inutilizzate, i dubbi giuridici sulla scelta del Comune di Calascibetta

Non si placano le polemiche in ordine alla scelta fatta dal Consiglio comunale di Calascibetta di non differenziare la tassa sui rifiuti tra immobili adibiti a dimora abituale ed immobili non utilizzati.

Il Regolamento comunale

L’art. 7, comma 2, del Regolamento approvato lo scorso 27 aprile prevede infatti che “Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati. Sono considerati tali le abitazioni dotate di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per le utenze non domestiche, tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente consentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi”.

Abitazioni senza utenze ma con arredi

In sostanza, anche in assenza di utenze domestiche, qualora siano presenti arredi i locali sono considerati abitazioni a tutti gli effetti e come tali da assoggettare a tassazione. Ci piacerebbe conoscere la versione autentica del Consiglio comunale (che ha approvato a maggioranza il Regolamento in questione) circa le modalità di abitare un immobile sprovvisto di utenze luce, acqua e gas e, di conseguenza, la capacità degli stessi di produrre rifiuti.

La normativa statale

Come già detto in altra occasione, la scelta operata dal Consiglio comunale oltre ad essere iniqua sotto l’aspetto politico risulta sprovvista di copertura giuridica. Il legislatore nazionale ha rimesso alla facoltà discrezionale dei Comuni la previsione di riduzioni della tariffa in dipendenza della utilizzazione saltuaria o stagionale del servizio comunale (art. 1, comma 659, legge n. 147/2013).

Ragione vuole infatti che, abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, gli stessi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari o non vi soggiornano affatto (generalmente, proprio i non residenti). Ciò vale, a maggior ragione, per quelle abitazioni, sprovviste di utenze, che a prescindere dalla destinazione
d’uso è facile immaginare che i non residenti siano del tutto assenti per la maggior parte dell’anno. Dunque, anche sotto tale imprescindibile profilo, ancorato alla realtà e normalità delle cose, non trova giustificazione – sotto il profilo dei presupposti applicativi del tributo in esame – l’opposta scelta del Consiglio comunale di non differenziare le abitazioni dei residenti da quelle dei non residenti.

Massimo Greco